Registro delle imprese: no diritto all’oblio

File Folder Labeled as Privacy.Con la sentenza emessa il 9 marzo 2017 nella causa C-398/15, la Corte di Giustizia dell’Unione europea interviene a fare chiarezza in tema di diritto all’oblio, sancendo che, di norma, questo non sussiste per i dati personali contenuti nel registro delle imprese.

IL FATTO:

La vicenda sulla quale la Corte di giustizia si è trovata a dover giudicare è nata in Italia. L’amministratore di una società, vincitrice di un appalto per la realizzazione di un complesso immobiliare, aveva agito in giudizio al fine di ottenere la cancellazione dal registro delle imprese dei propri dati relativi ai rapporti con un’altra società. Questi, infatti, era stato amministratore di una società fallita venticinque anni fa (ma liquidata solo nel 2005) e lamentava che la pubblicità di tali dati ostacolasse la sua nuova attività imprenditoriale.

Il Tribunale, in primo grado, ha riconosciuto la fondatezza della pretesa e ha ordinato alla Camera di Commercio di “oscurare” i dati in questione.

A seguito del ricorso proposto dalla condannata Camera di Commercio, la Corte di Cassazione si è rivolta ai giudici di Lussemburgo, chiedendo se la direttiva 95/46/CE sulla tutela dei dati personali e la direttiva 68/151/CEE sulla pubblicità degli atti delle società (come modificata  dalla direttiva 2003/58/CE) ostino a che chiunque possa accedere, senza limiti di tempo, ai dati concernenti le persone fisiche contenuti nel registro delle imprese.

La Corte di giustizia, nel pronunciarsi sulla questione, è partita dalla ratio sottesa alla pubblicità del registro delle imprese, che è quella di garantire la certezza del diritto e la trasparenza nelle relazioni tra le società ed i terzi, proprio al fine di tutelare questi ultimi (con particolare riferimento alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata che offrono come garanzia patrimoniale unicamente il loro patrimonio sociale). La pubblicità dei dati personali, pertanto, è finalizzata a un interesse pubblico.

Passando all’esame della fattispecie concreta proposta agli eurogiudici, il punto focale riguardava la legittimità, a determinate condizioni, dell’eventuale cancellazione o protezione di tali dati.

La Corte UE ha innanzitutto rilevato che l’interesse alla pubblicità dei dati conservati nel registro non viene meno per il semplice decorso del tempo, quand’anche si tratti di un considerevole periodo e, pertanto, gli stati membri, in forza della normativa europea, non sono tenuti a garantire alle persone fisiche la cancellazione dei propri dati. Tuttavia i giudici di Lussemburgo hanno riconosciuto ai singoli stati la libertà di stabilire, trascorso un lasso temporale sufficientemente lungo dallo scioglimento della società ed in casi eccezionali, ovvero qualora la persona fisica sia portatrice di ragioni preminenti, che l’accesso ai dati sia consentito solamente a quei soggetti che dimostrino un comprovato interesse specifico alla loro consultazione.

Nel caso in esame, tuttavia, la mancata vendita delle unità immobiliari costruite dall’attore non è stata ritenuta dalla Corte circostanza sufficiente a permettere la restrizione dell’accesso ai dati di cui si chiedeva la cancellazione.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

La sentenza esaminata appare particolarmente interessante poiché, con la stessa, la Corte di Giustizia dell’Unione europea sancisce che, alla luce della disciplina comunitaria, il diritto all’oblio non è invocabile in riferimento ai dati contenuti nel registro delle imprese.

Nonostante tale principio, decorso un determinato periodo di tempo dallo scioglimento della società cui i dati ineriscono, viene riconosciuta agli Stati membri la facoltà di prevedere, a determinate condizioni, che l’accesso ai dati in questione sia limitato solamente a coloro che effettivamente siano portatori di un interesse in tal senso.

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