L’art. 76, comma 1, lett. a) del DPR 602/1973, in materia di riscossione delle imposte sul reddito, non ammette l’espropriazione dell’unico immobile del debitore, qualora questo sia adibito ad uso abitativo ed il debitore vi risieda anagraficamente, eccezion fatta per le abitazioni di lusso. La recentissima sentenza della Cassazione penale, III Sez., n. 5608, 20/10/2020, depositata il 12/02/2021, in materia di reati tributari, tuttavia, ritiene ammissibile il sequestro della prima casa dell’imprenditore, finalizzato alla successiva confisca (diretta o per equivalente) , precisando che il limite all’espropriazione di cui all’art. 76, comma 1, lett. a) del DPR 602/1973, si riferisce all’unico immobile ad uso abitativo del debitore e non alla sua prima casa e che esso trova applicazione esclusivamente nel giudizio tributario.
IL FATTO:
L’interessato, indagato per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000, presentava ricorso al Tribunale per il Riesame avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Brindisi. All’esito del procedimento cautelare, il Tribunale rigettava con ordinanza il ricorso. L’istante proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando tra l’altro la violazione del divieto di cui all’art. 76 comma 1 lett. a) del DPR 602/1973, quanto al sequestro della sua prima e unica casa di abitazione e chiedendo che la questione fosse rimessa alle Sezioni Unite, a fronte di un contrasto giurisprudenziale interno alla Sezione di riferimento.
Con sentenza n. 5608, del 20 ottobre 2020, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione è intervenuta sull’argomento, ritenendo in ultima analisi il ricorso infondato. In particolare, richiamando sulla questione specifica una precedente decisione che già affermava gli stessi principi, ovvero Cass. Pen., Sez. III, n. 8995, 07/11/2019, la Corte ha ribadito come il limite all’espropriazione di cui al più volte richiamato art. 76, comma 1, lett. a) del DPR 602/1973, non operi relativamente ai reati tributari, ma esclusivamente nei confronti dell’Erario per debiti tributari. Inoltre, il Giudice delle Leggi ha precisato che la disposizione si riferisce all’unico immobile di proprietà del debitore e non alla sua prima casa e, soprattutto, che il vincolo all’espropriazione di tale immobile vale esclusivamente per il processo tributario e non per quello penale. Infine, la Corte ha ricordato che ai sensi dell’art. 2740 c.c., il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, ed eventuali limitazioni della sua responsabilità devono essere previste dalla legge. Ciò che, al contrario, non è previsto con riferimento al sequestro dell’unica casa del debitore che sia chiamato a rispondere di un reato tributario]
PERCHÈ È IMPORTANTE:
La recentissima pronuncia dei giudici di legittimità chiarisce una volta per tutte un tema già dibattuto e che, soprattutto, non può che avere significative ripercussioni nella vita dell’imprenditore. Infatti, in particolare la precisazione secondo cui il limite all’espropriazione dell’unico immobile ad uso abitativo – e non quindi della prima casa – vale solo per il processo tributario, conferisce un margine di tutela dall’eventualità del sequestro piuttosto ristretto.