Preferenza del concordato sul fallimento

Archivio cartaceoLa Suprema Corte, a Sezioni Unite, con recentissima sentenza del 15 maggio 2015 n. 9935, stabilisce il principio della prevalenza del concordato preventivo sul fallimento. In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, il fallimento dell’imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l. fall..

IL FATTO:

Viene, in sostanza, affermato che il fallimento può essere richiesto quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l’ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all’esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato. Ebbene, necessaria conseguenza è che la dichiarazione di fallimento, peraltro non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell’esito negativo del concordato preventivo.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Ciò che risulta di notevole interesse è l’affermazione del principio di favore per la procedura del concordato preventivo anche in presenza di una richiesta di apertura del fallimento; difatti, se è vero che la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, né ne consente la sospensione, tuttavia, impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento. Tra la domanda di concordato preventivo e l’istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza. Appare, tuttavia, necessario chiarire che laddove la domanda di concordato preventivo sia stata presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, saremmo in presenza di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti: in tal caso, il Tribunale procede non l’immediata apertura della procedura fallimentare. Si vuole, in conclusione, evidenziare come, sotto il profilo pratico, il concordato preventivo costituisce la scelta che il legislatore predilige, sia sotto il profilo della tutela dei creditori sia sotto il profilo della tutela del debitore, consentendo in tal modo alla società o all’imprenditore in difficoltà di conservare la propria capacità di attività e di continuazione dell’impresa.

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