Poteri dell’amministratore di una società di persone e oggetto sociale.

I poteri dell’amministratore di una società di persone sono determinati dall’oggetto sociale, pertanto, al fine di valutare se un determinato atto compiuto da un amministratore rientra in quelli consentiti dall’art 2298 c.c., si dovrà individuare se tale atto rientra nell’oggetto sociale. Questo anche al fine di tutelare i terzi ai quali non può essere richiesto l’onere di valutare la strumentalità dell’atto, essendo sufficiente il dato oggettivo della previsione dell’atto nell’oggetto sociale.

IL FATTO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14254 del 08 luglio 2020, si è pronunciata in merito ai poteri dell’amministratore di una società di persone, in particolare nell’ipotesi in cui si tratta di valutare se un determinato atto rientra in quelli consentiti dall’art. 2298 c.c. Tale norma, infatti, stabilisce che “l’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza”. La sentenza in esame ha statuito la sufficienza della astratta previsione dell’atto all’interno dell’oggetto sociale, senza che sia necessario un accertamento concreto in merito alla strumentalità dell’atto rispetto all’oggetto sociale.

È infatti necessario tenere in considerazione il legittimo affidamento dei terzi che entrano in contatto con la società. La Cassazione ha precisato che non si può porre in capo al terzo l’onere di accertare in concreto la strumentalità dell’atto rispetto all’oggetto sociale, onere che rischierebbe di rivelarsi particolarmente difficile per il terzo. Piuttosto, l’onere della prova ricade in capo alla società, la quale dovrà dimostrare che l’atto compiuto è estraneo all’oggetto sociale.

Non è pertanto condivisibile, nell’opinione dei Giudici della Suprema Corte, quell’orientamento giurisprudenziale che accoglieva il criterio della “strumentalità, diretta o indiretta, dell’atto rispetto all’oggetto sociale stesso, inteso come la specifica attività economica concordata dai soci nell’atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo proprio dell’ente” (Cass. 25409/2016).

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’atto – precisamente il rilascio di una fideiussione – compiuto dall’amministratore di una società di persone – nello specifico una s.a.s. – rientrasse nei poteri dello stesso in quanto l’oggetto sociale individuava, tra le varie attività, anche quella di “prestare avalli e fideiussioni”.

PERCHÈ È IMPORTANTE

Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione ha precisato che l’ampiezza dei poteri degli amministratori di una società di persone deve essere valutata facendo esclusivo riferimento all’oggetto sociale. Viene pertanto assegnato rilievo preminente al dato oggettivo, senza necessità di accertare in concreto la strumentalità dell’atto rispetto all’oggetto sociale stesso. Tale principio viene affermato anche in ragione della necessaria considerazione dell’affidamento dei terzi: gli stessi, per valutare la legittimità degli atti compiuti dagli amministratori, possono fare riferimento al contenuto dell’oggetto sociale e devono potersi basare sul dato formale e oggettivo, senza che debba essere loro richiesto un accertamento concreto.

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