Patteggiamento e applicazione delle sanzioni interdittive all’ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. n. 231/2001 non conseguono automaticamente in caso di patteggiamento avente ad oggetto la sola sanzione pecuniaria. Al contrario, trattandosi di sanzioni “principali”, devono essere oggetto di un espresso accordo processuale tra le parti in ordine al tipo ed alla durata delle stesse e non possono essere applicate dal giudice in violazione dell’accordo medesimo.

IL FATTO:

La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 14696 del 20.4.2021 (ud. 14.4.2021) ha accolto il ricorso presentato dall’amministratore unico di una società e di conseguenza ha annullato la sentenza emessa nel 2019 dal Tribunale di Padova nei confronti della stessa – imputata ai sensi dell’art. 25-septies, comma terzo, D.Lgs. n. 231/2001 – con cui erano state applicate a seguito di “patteggiamento”, oltre alla sanzione pecuniaria oggetto dell’accodo tra le parti ex art. 444 c.p.p., anche le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma secondo, D.Lgs. n. 231/2001, nonostante fossero state escluse dal predetto accordo.

PERCHÈ È IMPORTANTE:

 Come noto, l’art. 63 D.Lgs. 231/2001 disciplina il procedimento di applicazione della sanzione su richiesta delle parti nel processo a carico degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, subordinando la concessione di tale rito speciale a due requisiti tra di essi alternativi, ossia la definizione o comunque la possibilità di definire il giudizio nei confronti dell’imputato, autore del reato-presupposto, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ovvero la previsione, a carico dell’ente, della sola sanzione pecuniaria.

Come chiarito anche in una pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. VI, 30.3.2018, n. 14736) l’applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. n. 231/2001, è consentita anche nel caso di un illecito amministrativo punito con la sanzione interdittiva temporanea, a condizione che, come anzidetto, il procedimento relativo al reato-presupposto sia suscettibile di definizione nelle forme del “patteggiamento”. In tali casi, la riduzione prevista dall’art. 444, comma primo, c.p.p. è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull’ammontare della sanzione pecuniaria.

In questo contesto, la sentenza in commento ha ribadito un principio già oggetto di una precedente pronuncia di legittimità, secondo cui “le sanzioni interdittive sono sanzioni “principali” e non “accessorie”, per cui, in caso di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., queste ultime devono essere oggetto di un espresso accordo processuale tra le parti in ordine al tipo ed alla durata delle stesse e non possono essere applicate dal giudice in violazione dell’accordo medesimo (così, espressamente, Sez. 3, n. 45472 del 08/06/2016, P.M. e altro in proc. Società Talian, Rv. 267919-01)”.

Come chiarito dalla Suprema Corte, la natura “principale” delle sanzioni interdittive si può facilmente desumere dall’art. 14 D.Lgs. n. 231/2001 che richiama espressamente il corrispondente art. 11 D.Lgs. n. 231/2001 sulle sanzioni pecuniarie per l’individuazione dei criteri per la loro determinazione con riferimento al tipo e alla durata.

Ne consegue, pertanto, l’illegittimità di qualsiasi sentenza emessa all’esito del procedimento instauratosi nelle forme previste dall’art. 444 c.p.p. che disponga sanzioni interdittive in violazione dell’accordo processuale raggiunto dalle parti avente ad oggetto la sola sanzione pecuniaria, dovendosi ritenere l’applicazione delle prime ammessa solo a seguito del consenso prestato dalle parti sul tipo e la durata della sanzione in concreto da applicarsi.

In secondo luogo, quanto alla decisione del giudice di merito di applicare tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma secondo, D.Lgs. n. 231/2001, la Suprema Corte ha ritenuto viziata per assoluta genericità e carenza di motivazione la decisione stessa poiché assunta in violazione degli artt. 11, 13 e 14 D.Lgs. n. 231/2001, i quali concorrono nello stabilire le condizioni per irrogare le sanzioni interdittive nonché i criteri sulla base dei quali individuarne il tipo e la relativa durata.

In particolare, ciò che i Giudici di legittimità hanno rilevato è la sostanziale assenza nella impugnata sentenza di merito “di un percorso logico ed argomentativo che il giudice è tenuto a rappresentare, sia pur succintamente, nella motivazione del provvedimento applicativo della sanzione interdittiva” e che esponga “in base a quali criteri e nella ricorrenza di quali presupposti è stato ritenuto necessario disporre l’applicazione della sanzione – o anche di più sanzioni – ex art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001, altresì rappresentando le modalità attraverso cui si è pervenuti alla scelta del relativo tipo e della sua durata”.

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