Offerte concorrenti: si apre la gara!

Archivio cartaceoCon la recente novità legislativa, nella fase antecedente l’omologazione del concordato preventivo, ora, anche soggetti terzi possano presentare proposte di piano migliorative rispetto a quella presentata dal debitore, così da rendere tale fase più dinamica e competitiva (vedi art. 163-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n.267 come modificato dal decreto legge 27 giugno 2015 n.83).

IL FATTO:

In particolare, si deve evidenziare come, con l’introduzione della novella legislativa si sia voluto disciplinare il tema delle offerte concorrenti qualora la proposta di concordato preveda un piano di ristrutturazione dei debiti. Si prevede un controllo da parte del commissario giudiziale sulle offerte e la possibilità per lo stesso, qualora tali offerte non soddisfino al meglio le esigenze creditorie, di chiedere al tribunale l’apertura di un procedimento competitivo al cui interno possono essere presentate e valutate altre offerte più convenienti per i creditori. Ebbene, con la previsione della possibilità di presentare offerte concorrenti si vuole indurre il debitore, che presenta la domanda di concordato preventivo corredata di un piano di risanamento, a formulare nel modo più attento e preciso possibile il suindicato piano attraverso la proposizione di concrete e prontamente attuabili proposte di ristrutturazione. Nel caso in cui il debitore non riesca a soddisfare tale esigenza, il commissario giudiziale, dopo un attento controllo del piano e motivando la propria istanza, chiede che il tribunale, tenuto conto del valore dell’azienda, nonché della probabilità di conseguire una migliore soddisfazione dei creditori, disponga l’apertura di un procedimento competitivo.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Sotto il profilo pratico della massima tutela dei creditori, la volontà legislativa, sottesa al’introduzione della norma in esame, è quella di realizzare un miglior soddisfacimento dei creditori attraverso un procedimento concorrenziale anche nell’ambito della presentazione del piano di risanamento, introducendo, anche in questa fase, un meccanismo competitivo. Ancora, sempre sotto il profilo prettamente pratico, per coloro che volessero partecipare ad un procedimento competitivo, vale la pena evidenziare che il decreto che dispone l’apertura del procedimento competitivo contiene informazioni fondamentali a favore dei tali soggetti che hanno interesse a competere. A titolo esemplificativo, occorre che siano indicati: le modalità di svolgimento della procedura competitiva; i requisiti che i partecipanti devono possedere al momento dell’offerta; le forme e tempi di accesso alle informazioni rilevanti ai fini della formulazione dell’offerta ed eventuali limiti di utilizzo delle stesse informazioni; la data dell’udienza per l’esame delle offerte e le eventuali garanzie necessarie per la presentazione delle offerte.

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