Nuovo regolamento IVASS in materia di requisiti di Governo e controllo dei prodotti assicurativi.

Con il Regolamento n. 45 del 4 agosto 2020, l’IVASS ha emanato disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi recependo a livello locale la disciplina regolamentare già introdotta a livello dell’Unione Europea e recepita, a livello nazionale, mediante l’introduzione dell’art. 30 decies del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, c.d. “Codice delle Assicurazioni Private” (“CAP”).

Con il Regolamento viene disciplinato il processo di approvazione dei prodotti assicurativi prevedendo che il produttore debba individuare con sufficiente precisione il mercato assicurativo di riferimento e le categorie di clienti cui il prodotto non può essere distribuito, adottando misure idonee per assicurare che il prodotto sia distribuito solo al mercato assicurativo individuato. Vengono poi introdotti obblighi posti in capo all’intermediario coinvolto nell’attività distributiva ed una disciplina di dettaglio relativa ai processi di approvazione e distribuzione dei prodotti assicurativi.

L’entrata in vigore del regolamento è stata fissata al 31 marzo 2020.

IL FATTO

In data 4 agosto 2020, l’IVASS ha emanato il regolamento n. 45 in materia di requisiti di governo e controllo di prodotti assicurativi (POG) al fine di recepire la disciplina in materia e di attuare quanto già stabilito a livello di normativa primaria nazionale ed europea.

L’obbiettivo di tale Regolamento è di disciplinare in dettaglio il procedimento di approvazione dei nuovi (o già esistenti) prodotti assicurativi che subiscono significative modifiche prima di essere distribuiti e/o commercializzati.

Il procedimento di approvazione del prodotto assicurativo vede anche l’introduzione di un c.d. “testing” dello stesso, volto a monitorare il prodotto assicurativo prima e dopo del suo collocamento sul mercato.

L’entrata in vigore del Regolamento è prevista per il 31 marzo 2021.

PERCHÈ È IMPORTANTE

Con il Regolamento n. 45/2020 l’IVASS completa ed uniforma la disciplina dei prodotti d’investimento assicurativo introducendo presidi a tutela dell’assicurato volto in sostanza a prevenire la distribuzione di prodotti assicurativi in mercati individuati a monte come non adeguati al prodotto. Quanto precede garantendo, da un lato, la coerenza e l’incisività dei sistemi di vigilanza, dall’altro, la salvaguardia degli interessi dei consumatori finali.

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