La Legge 1 dicembre 2016, n. 225 ha convertito in legge il Decreto Fiscale (Decreto Legge 22 Ottobre 2016, n. 193) apportando modifiche che hanno risvolti indiretti da tener ben presenti sulla normativa antiriciclaggio e che sono di fatto un nuovo limite alle operazioni in contanti.
IL FATTO
L’art. 7quater della L. 225/2016 ha introdotto un obbligo di monitoraggio e di tracciabilità in capo agli intermediari finanziari relativamente a tutti i prelevamenti e a tutte le operazioni di riscossione effettuate dai propri clienti per importi superiori a € 1.000 giornalieri o a € 5.000 mensili.
Il nuovo obbligo di monitoraggio e tracciabilità si applica a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata dagli intermediari finanziari con i propri clienti e comporta l’acquisizione delle generalità di tutti i soggetti con i quali abbiano intrattenuto rapporti o svolto operazioni di natura finanziaria.
L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento agli intermediari finanziari atti, notizie e documenti relativi ai prelevamenti e alle operazioni di riscossione effettuate dai loro clienti per importi superiori a € 1.000 giornalieri o a € 5.000 mensili.
Per i clienti, che abbiano effettuato prelevamenti o operazioni di riscossione giornalieri o mensili superiori ai suddetti limiti omettendo di indicare i soggetti beneficiari e di registrare tale operazioni nelle scritture contabili, l’Agenzia delle Entrate potrà dare inizio ad un accertamento fiscale.
Il Decreto Fiscale, inoltre, prevede che gli importi così incassati debbano essere considerati dall’Agenzia delle Entrate ricavi non dichiarati, con obbligo di rettifica delle dichiarazioni fiscali dei soggetti persone fisiche o giuridiche coinvolti in tali operazioni.
L’onere di dimostrare che tali importi non sono rilevanti ai fini dichiarativi o che sono stati tenuti in debita considerazione nelle attività di determinazione del reddito passa in capo al contribuente.
PERCHÈ È IMPORTANTE
Seppure il Decreto Fiscale non va a modificare direttamente la normativa antiriciclaggio, incide notevolmente sugli adempimenti antiriciclaggio in capo agli intermediari finanziari e ai professionisti, con risvolti particolarmente insidiosi relativamente alle modalità di gestione dei rapporti professionali tenuti da commercialisti e revisori legali nei confronti dei propri clienti.
Il Decreto Fiscale, quindi, pur non modificando l’art. 49 del D.lgs. 231/07 relativo al limite contanti (che rimane sempre fissato a € 3.000), introduce un limite di fatto che vincola le persone fisiche e le imprese ad una operatività in contanti inferiore a € 1.000 al giorno e a € 5.000 al mese.
Un’operatività in violazione dei suddetti limiti, dovrà, infatti, essere considerata dai professionisti e dagli intermediari finanziari un indicatore di anomalia antiriciclaggio, con conseguenze dirette ai fini dell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica della clientela, di analisi dei rischi antiriciclaggio, di monitoraggio antiriciclaggio, di segnalazione operazioni sospette.
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