I delitti di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro entrano a far parte del catalogo dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
IL FATTO:
In data 4.11.2016 è entrata in vigore la Legge 199/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3.11.2016, il cui art. 1 ha riformulato l’art. 603 bis c.p. prevedendo i reati di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.
Ai sensi del nuovo art. 603 bis c.p., sono punite le seguenti condotte:
La norma precisa che lo sfruttamento del lavoratore deve ritenersi sussistente qualora si accerti la ricorrenza di una o più delle seguenti condizioni:
Le condotte sono punite, per ciascun lavoratore reclutato, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 500 a Euro 1.000. Se però i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da Euro 1.000 a Euro 2.000, sempre per ciascun lavoratore reclutato.
Sono, inoltre, previste le seguenti circostanze aggravanti specifiche, con potenziale aumento della pena da un terzo alla metà:
Ricorrendo determinati presupposti, può anche essere disposto il controllo giudiziario dell’azienda presso, qualora l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. In tal caso, è previsto che l’amministratore giudiziario affianchi l’imprenditore nella gestione dell’azienda ed autorizzi lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all’impresa, con potere, tra gli altri, di procedere alla regolarizzazione dei lavoratori che prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto, nonché di adottare adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall’imprenditore o dal gestore, al fine di impedire che le violazioni si ripetano.
In aggiunta alle predette sanzioni, è sancita anche la responsabilità “amministrativa” degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001: l’art. 603 bis c.p. è stato, difatti, inserito all’interno dell’art. 25 quinquies, comma 1, lett. a), del predetto D.Lgs. 231/2001 in materia di delitti contro la personalità individuale. Conseguentemente, gli Enti sono passibili della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (e quindi potenzialmente fino a Euro 1.549.000) nonché della sanzione interdittiva per una durata non inferiore ad 1 anno.
PERCHÈ È IMPORTANTE:
La riformulazione dell’art. 603 bis c.p. e la sua rilevanza anche ai fini della responsabilità degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 costituiscono un’ulteriore, significativo intervento del legislatore nell’ambito della lotta contro i fenomeni di sfruttamento dei lavoratori, già intrapreso con l’inserimento, sempre all’interno del D.Lgs. 231/2001, dell’art. 25 duodecies in materia di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.
Diviene, quindi, sempre più importante per le società e gli enti riservare un focus specifico sulle modalità di assunzione ed utilizzo dei lavoratori, anche mediante adozione/aggiornamento dei Modelli Organizzativi previsti dal D.Lgs. 231/2001.
Criminal & Compliance 231 di Tonucci & Partners resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione o assistenza.
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