La notifica alla società non è essenziale ai fini della validità del pignoramento di quote di società a responsabilità limitata.
IL FATTO:
Il Giudice del registro delle imprese presso il Tribunale di Milano ha rigettato (decreto 13 giugno 2016) l’istanza presentata dal Conservatore del registro delle imprese per la cancellazione d’ufficio, ai sensi dell’art. 2191 c.c., della iscrizione di un atto di pignoramento di quote di società a responsabilità limitata.
L’istanza di cancellazione era motivata dall’omessa notifica dell’atto di pignoramento alla società che, ad avviso del Conservatore, faceva pertanto difetto uno dei presupposti essenziali per il perfezionamento della fattispecie, ai sensi dell’art. 2471, primo comma, c.c., il quale, dopo aver affermato che “La partecipazione può formare oggetto di espropriazione”, prescrive che “Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese”.
Il Giudice ha, invece, ritenuto di condividere l’orientamento, fatto proprio anche dalla Suprema Corte, secondo cui l’esecuzione forzata sulle quote di s.r.l. si realizzerebbe nella peculiare forma del pignoramento c.d. “documentale”, rispetto al quale la notifica al debitore varrebbe a produrre il vincolo di indisponibilità che sostanzia il pignoramento medesimo e che l’iscrizione nel registro delle imprese avrebbe, a sua volta, la funzione di rendere opponibile ai terzi.
La notifica alla società, invece, non sarebbe di per sé adempimento necessario ad integrare gli effetti tipici del pignoramento e, come tale, non integrerebbe neanche un presupposto necessario per la iscrizione dello stesso nel registro delle imprese: a maggior ragione nell’attuale contesto normativo, nel quale il libro soci ha perso l’originaria valenza obbligatoria.
PERCHÈ È IMPORTANTE:
Con la pronuncia in esame si conferma l’orientamento a salvaguardare gli interessi sostanziali dell’esecuzione in luogo di formalismi non più attuali.
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