Misure urgenti contro il Coronavirus.

I decreti di recente emanazione impattano sul quotidiano dei cittadini e dei lavoratori, imponendo, tra le altre cose, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, il rispetto di misure restrittive della libertà di circolazione e di stringenti protocolli igienico-sanitari, al fine di evitare l’aumento dei contagi da Coronavirus.

IL FATTO

Con una raffica di provvedimenti, il Governo italiano sta attuando una serie di misure sempre più restrittive a contenimento dell’epidemia di SARS CoV-2.

Dal 10 marzo fino al prossimo 3 aprile, per effetto del DPCM 9 marzo 2020, sono in vigore sul territorio nazionale forti restrizioni alla libertà di circolazione delle persone, dovendosi evitare nel modo più assoluto qualsivoglia spostamento, se non per motivate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, da attestare mediante autodichiarazione. Vige un divieto assoluto di spostamento per coloro che sono sottoposti alla misura della quarantena o che sono risultati positive al virus. E’ in ogni caso vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Dal punto di vista dell’enforcement, è prevista l’applicazione della sanzione ex art. 650 c.p. (arresto fino a tre mesi o ammenda fino 206 euro) a chiunque violi le limitazioni agli spostamenti, salvo la condotta non configuri un’ipotesi più grave di reato.

In genere, si raccomanda i datori di lavoro il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile, che potrà essere applicata ad ogni rapporto di lavoro subordinato, di promuovere la fruizione di periodi di congedo ordinario e ferie da parte dei dipendenti. Invero già dallo scorso 4 marzo il Ministero del lavoro ha reso accessibile una procedura emergenziale semplificata per il caricamento delle comunicazioni di smart-working, che resterà disponibile fino al prossimo 31 luglio.

Il DPCM dell’11 marzo 2020, dispone pure la sospensione fino al prossimo 25 marzo delle attività di commercio al dettaglio (fatta salva la vendita di generi alimentari e farmaci); delle attività dei servizi di ristorazione (è tuttavia consentita la consegna a domicilio); delle attività inerenti i servizi alla persona (quali, a titolo esemplificativo, parrucchieri e estetiste). Restano garantiti i servizi bancari, finanziarie assicurativi, nonché le attività del settore agricolo e zootecnico.

In ordine alle attività produttive e professionali, il DPCM 11 marzo, in generale, non ne dispone la sospensione. Tuttavia, all’art. 1, n. 7), raccomanda al datore di lavoro di sospendere i reparti aziendali non indispensabili alla produzione, favorendo ove possibile l’utilizzo della modalità di lavoro agile. Per il personale “non necessario” che non possa lavorare in modalità smart, è prevista l’incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti.

Anche in considerazione delle recenti disposizioni, è quantomeno opportuno che attività produttive e professionali, a tutela della salute dei fruitori dei relativi locali, adottino strategie interne dirette a limitare l’impatto del virus, quali, a titolo esemplificativo, la formazione dei dipendenti circa le precauzioni da adottare – ossia le buone norme igieniche a contenimento del virus diffuse dal Ministero delle Salute – e i rischi connessi; l’assunzione di protocolli anti-contagio e, se del caso, l’utilizzo di strumenti di protezione individuale; la sanificazione dei locali; in ogni caso favorendo il lavoro “smart” e limitando gli spostamenti dei dipendenti, se non per ragioni urgenti.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

Dal punto di vista giudiziale, si potrebbe prevedere un’impennata esponenziale delle controversie legate alla risoluzione contrattuale per causa di forza maggiore nonché dei procedimenti diretti al risarcimento danni nei confronti di aziende, strutture ospedaliere, ristoranti ovvero esercizi commerciali per non aver adeguatamente rispettato le misure preventive imposte ovvero nei confronti di alberghi e aziende di trasporti per il rimborso del prezzo dei biglietti di viaggio o dei pacchetti turistici.

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