Il rappresentante comune della categoria degli azionisti di risparmio di una società incorporata non perde, per effetto della fusione, la legittimazione all’esercizio dei diritti sorti anteriormente alla fusione o a causa di essa, spettanti a quella categoria di azionisti.
IL FATTO:
La controversia decisa dal Tribunale di Milano con la sentenza del 24 aprile 2019 nasce da un’operazione di fusione societaria. In particolare, il rappresentante della categoria degli azionisti di risparmio della società incorporata proponeva azione di annullamento della delibera assembleare che approvava il progetto di fusione nonché, in subordine, di risarcimento del danno in capo agli azionisti di risparmio.
Sennonché, prima del perfezionarsi dell’efficacia della fusione, l’assemblea speciale degli azionisti di risparmio deliberava l’erogazione di un fondo spese a copertura dei costi derivanti dall’azione di impugnazione della delibera di fusione e di un compenso annuale per il rappresentante della categoria; delibera che, a sua volta, veniva impugnata dalla società incorporante innanzi al Tribunale di Milano, che rigettava l’impugnazione.
Nell’ambito della situazione qui sinteticamente esposta, la società incorporante introduceva quindi un autonomo giudizio di accertamento negativo dei crediti (fondo spese e compenso) invocati dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, il quale, a sua volta, proponeva domanda riconvenzionale di condanna della società al pagamento di tali crediti in proprio favore. Su tali contrapposte domande il Tribunale di Milano, con la sentenza in commento, rigettava la domanda della società attrice, accogliendo, specularmente, la domanda riconvenzionale della convenuta, condannando quindi la società incorporante a pagare in favore del rappresentante comune i crediti deliberati in suo favore dall’assemblea degli azionisti di risparmio della società incorporata, riconoscendo, in tal modo, la titolarità in capo al rappresentante degli azionisti di risparmio della incorporata, anche successivamente al perfezionamento degli effetti della fusione, dei diritti a lui attribuiti prima di quel momento.
Dal punto di vista giuridico, la questione sottoposta all’attenzione del Tribunale di Milano riguardava non tanto la legittimazione attiva della società incorporante, atteso che dal punto di vista sostanziale “la società incorporante rappresenta quindi il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati, ivi compresi, al di là del letterale riferimento dell’art. 2504 – bis c.c. ai diritti e agli obblighi, tutte le situazioni giuridiche per loro natura trasmissibili” (Cass. Civ., 19 maggio 2011, n. 11059), bensì la legittimazione processuale del rappresentante comune di categoria nella società incorporata. In particolare, la sentenza in commento si è soffermata sulla questione se la legittimazione del rappresentante comune degli azionisti di risparmio perdurasse e permanesse anche allorché quella categoria di azionisti fosse venuta a cessare per l’incorporazione della società ove essa, prima della fusione, operava.
Coerentemente con l’indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità, il Tribunale di Milano ha rilevato che qualora “per una qualsiasi ragione e, in particolare per l’attuazione di una decisione dell’assemblea degli azionisti ordinari, la categoria speciale dei risparmisti cessi di esistere, ciò non può comportare l’improcedibilità dell’azione già intentata sull’assunto di una sopravvenuta carenza di legittimazione sostanziale degli azionisti di risparmio, e processuale del loro rappresentante comune: ché altrimenti si attribuirebbe – in difetto di espressa previsione di legge – al soggetto per definizione controinteressato (la maggioranza assembleare degli azionisti ordinari) un diritto sostanzialmente potestativo di eliminare una tutela che la legge riconosce invece espressamente agli azionisti di risparmio” (Tribunale di Milano, 30 ottobre 2017, n. 10912)
Il Tribunale di Milano, nella sentenza in commento, richiamando l’indirizzo precedentemente assunto, ha conclusivamente affermato che, sebbene alla fusione non sopravvia più la categoria degli azionisti di risparmio della società incorporata, “certamente sopravvivono i diritti di cui essi erano titolari prima e a causa della fusione: sicché ove questi siano fatti tempestivamente valere da chi rappresentava i risparmisti, tali diritti perdurano in una con la figura e la legittimazione di chi li abbia ritualmente esercitati nell’espletamento dell’incarico a tal fine ricevuto”.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
La sentenza in commento fa chiarezza in tema di legittimazione ad agire del rappresentante di una categoria di azionisti di una società incorporata per fusione.
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