Sono numerose le misure contenute nel cd. “Pacchetto Sport” approvato nella Legge di Bilancio 2018, introdotte al fine di favorire il processo di ammodernamento del settore sportivo dilettantistico. Tra queste una delle novità più importanti è senza dubbio la possibilità di costituire società sportive dilettantistiche con scopo di lucro (SSDL).
IL FATTO:
L’art. 1, comma 353 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2017 (“Legge di Bilancio 2018”) riconosce la possibilità – a far data dal 1 gennaio 2018 – che “le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile”.
A tal fine è prevista l’obbligatorietà di una serie di prescrizioni nello Statuto sociale delle SSDL che dovrà, pertanto, contenere, a pena di nullità:
Con l’introduzione di questa nuova figura societaria, viene superato quindi il divieto di distribuzione degli utili, nonché il requisito della mancanza dello scopo di lucro, previsti dall’art. 90, comma 18, della l. n. 289/2002 per le associazioni e società sportive dilettantistiche, e viene introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento la possibilità di fare impresa nel settore sportivo dilettantistico.
Oltre alla possibilità di distribuire dividendi, le SSDL beneficeranno inoltre di importanti agevolazioni fiscali:
La prima distribuzione dei dividendi potrà essere deliberata dalla società sportiva dilettantistica lucrativa nel 2019 e riguarderà gli utili conseguiti nel primo esercizio sociale, a far data dalla costituzione che potrà avvenire dal 1° gennaio 2018.
Inoltre, le SSDL potranno beneficiare dei nuovi criteri previsti nella Legge di Bilancio 2018 in materia di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni.
I dividendi potranno essere tassati attraverso una ritenuta a titolo di imposta del 26% sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate (sarà quindi indifferente detenere una partecipazione del 10% o del 90%), ed è prevista uniformità di trattamento anche per quanto riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni. Infatti, anche in questo caso, a partire dal 1 gennaio 2019, i plusvalori ottenuti dalla cessione di ogni tipo di partecipazione – qualificata e non qualificata – sconteranno un’imposta sostitutiva unica del 26% (attualmente i plusvalori derivanti dalla cessione di partecipazioni scontano, rispettivamente, un’imposta sostitutiva del 58,14 per cento per la cessione di partecipazioni qualificate e del 26 per cento per la cessione di partecipazioni non qualificate).
Non da ultimo è opportuno ricordare che tutti coloro che prestano la propria attività di lavoro in favore delle SSDL dovranno essere iscritti all’Inps: per la prima volta nel nostro ordinamento, anche i lavoratori dello sport dilettantistico godranno quindi di una vera e propria tutela previdenziale.
PERCHE’ E’ IMPORTANTE:
Tale riforma, in linea con la crescita economica che il settore sportivo ha registrato negli ultimi anni, inverte totalmente il modo di intendere l’attività sportiva dilettantistica, da sempre caratterizzata dall’assenza del fine di lucro.
Questa riforma offre a chiunque abbia intenzione di investire nel dilettantismo sportivo la possibilità di farlo con una veste giuridica nuova, che si aggiunge a quelle esistenti e che permette per la prima volta nel nostro ordinamento di fare impresa in questo settore beneficiando, al contempo, di un regime di tassazione favorevole.
Il Dipartimento di Diritto Sportivo dello Studio Legale Tonucci & Partners resta a completa disposizione per ulteriori informazioni.
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