La responsabilità degli Enti ex D.Lgs. n. 231/2001 in caso di fusione

e9fe1e33-35e0-45ef-abb5-f9f8465ca0f0In caso di fusione per incorporazione, la società incorporante è responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per gli illeciti amministrativi commessi dalla società incorporata.

IL FATTO:

La Corte di Cassazione è di recente intervenuta in tema di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in caso di vicende modificative degli enti, e segnatamente nell’ipotesi di fusione per incorporazione.

Con la sentenza n. 11442, depositata il 17.03.2016, la Sesta Sezione della Suprema Corte ha confermato la piena operatività dell’art. 29 del D.Lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale nel caso di fusione, anche per incorporazione, l’ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

La Suprema Corte ha affermato che, nel novero dei principi cardine del nostro ordinamento giuridico, vi è quello di assicurare l’efficacia, la proporzionalità e la effettiva portata dissuasiva dell’apparato sanzionatorio penale anche mediante il contrasto delle possibili elusioni nell’applicazione della normativa repressiva, con l’obiettivo di garantire l’effettività della tutela del bene giuridico. Tali esigenze sarebbero compromesse qualora si consentisse di eludere il regime sanzionatorio con una mera riorganizzazione societaria, quale sostanzialmente la fusione per incorporazione, o con un cambio di denominazione sociale.

I medesimi principi valgono anche a livello comunitario: con specifico riguardo al fenomeno del trasferimento della responsabilità amministrativa alla società incorporante, la Corte di Giustizia Europea, movendo dalla Direttiva comunitaria 78/855 riguardante la fusione delle società per azioni, ha affermato che, in difetto di tale trasferimento, l’istituto della fusione potrebbe essere utilizzato per eludere l’apparato sanzionatorio, con conseguente compromissione dell’interesse dello Stato membro alla repressione delle infrazioni.

La Suprema Corte ha inoltre osservato che con la novella codici stiva del 2003 non possono esservi più dubbi sul fatto che la fusione fra società non comporta l’estinzione di un soggetto e correlativa creazione di un diverso soggetto, determinandosi unicamente una vicenda evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, in virtù del principio della continuità dei rapporti giuridici, anche processuali.

L’imputazione della responsabilità all’ente risultante dalla fusione per incorporazione discende, quindi, non solo dall’esigenza di assicurare l’effettività della risposta sanzionatoria ma anche dall’applicazione dei principi comunitari e della normativa codicistica nazionale in materia.

PERCHÈ È IMPORTANTE:

La sentenza della Suprema Corte conferma che le vicende modificative degli enti, inclusa la fusione per incorporazione, non incidono sul regime di responsabilità degli Enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e non possono, pertanto, essere utilizzate quali strumenti elusivi dell’apparato sanzionatorio.

Il Dipartimento di Criminal & Compliance di Tonucci & Partners resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione o assistenza.

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