La nuova “revocatoria semplificata”

White eraser and SketchbookIl Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015 ha introdotto, nel nostro ordinamento, mediante l’inserimento nel codice civile dell’art. 2929-bis, un nuovo istituto (c.d. “revocatoria semplificata”), a mente del quale il creditore, ove si ritenga pregiudicato da una donazione, da un fondo patrimoniale, da un trust ovvero da un vincolo di destinazione in genere, può iniziare subito l’esecuzione forzata, indipendentemente dall’ottenimento di una sentenza dichiarativa d’inefficacia del trasferimento (c.d. “revocatoria ordinaria”).

IL FATTO:

Il Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, avente ad oggetto l’introduzione di misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, ha inserito, nel codice civile, l’art. 2929-bis, rubricato “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”.

Il nuovo articolo prevede che i beni immobili e mobili registrati possono essere oggetto di esecuzione forzata, anche se sottoposti a vincolo di indisponibilità o se oggetto di alienazione a titolo gratuito, sempre che il vincolo o l’alienazione siano successivi all’insorgere del credito e purché il pignoramento venga effettuato entro un anno dalla trascrizione del vincolo o dell’alienazione. In caso di alienazione a titolo gratuito, l’espropriazione potrà essere effettuata anche direttamente nei confronti del terzo acquirente.

La nuova disposizione fa, quindi, riferimento sia al vincolo di indisponibilità, che può essere apposto attraverso, ad esempio, la costituzione di un fondo patrimoniale, di un trust, di un patrimonio societario separato, sia all’alienazione a titolo gratuito, ovverosia a quella avvenuta attraverso atti di donazione.

Va anche considerato che, per poter opporre il pignoramento al debitore, il creditore deve trascrivere detto pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto di trasferimento del debitore.

La previsione introdotta dal D.L. n. 83/2015 è utilizzabile per le procedure avviate dopo l’entrata in vigore del decreto stesso (27.6.2015) e si applica, oltre che ai creditori che promuovano l’esecuzione forzata, anche ai creditori anteriori che intervengano nell’esecuzione forzata promossa da altri entro un anno dalla trascrizione del vincolo o dell’alienazione.

La norma in commento introduce, così, nel nostro ordinamento, una sorta di “revocatoria semplificata”, per cui gli atti sopra indicati si presumono stipulati in frode al creditore, con la conseguenza che il creditore, per agire esecutivamente, non dovrà più attendere l’emanazione di una sentenza dichiarativa di inefficacia dell’atto compiuto in suo danno dal debitore.

Viceversa, con l’azione revocatoria “ordinaria” il creditore poteva solo agire in giudizio per ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di disposizione patrimoniale a lui pregiudizievoli. Ciò, però, soltanto in presenza dei seguenti requisiti: di un pregiudizio arrecato, da un atto dispositivo del debitore, alle ragioni del creditore; della consapevolezza, da parte del debitore, di ledere gli interessi del creditore; e, in caso di pregiudizio posto in essere attraverso un atto a titolo oneroso, della conoscenza del pregiudizio da parte del terzo.

Oggi invece, pur permanendo in capo al creditore la possibilità di ricorrere all’azione revocatoria “ordinaria”, essa non è più indispensabile nel primo anno dalla trascrizione del vincolo o dell’alienazione. Pertanto, l’emanazione di una sentenza dichiarativa di inefficacia dell’atto dispositivo non costituisce più l’unico strumento per consentire la tutela delle ragioni creditorie.

Solo decorso tale termine, il vecchio strumento rimarrà l’unico del quale i creditori potranno avvalersi.

Al di là dell’incremento di tutela delle garanzie patrimoniali dei creditori, la nuova disposizione incide negativamente sul diritto di difesa del debitore, del terzo assoggettato ad espropriazione e di ogni altro interessato alla conservazione del vincolo, i quali potranno tutelarsi dall’espropriazione solo attraverso l’opposizione all’esecuzione.

Viene, così, notevolmente limitata la possibilità difesa di questi ultimi, i quali non possono introdurre una causa ordinaria, con tutte le garanzie ad essa correlata, ma sono ammessi solo all’opposizione all’esecuzione con motivi circoscritti alla sola: esistenza del pregiudizio e conoscenza in capo al debitore del pregiudizio medesimo.

Questo, a differenza di quanto avviene nel caso di azione revocatoria “ordinaria”, comporta che le spese processuali per l’accertamento della buona fede del debitore debbano essere anticipate da quest’ultimo (o comunque dal soggetto interessato alla conservazione del vincolo) e, soprattutto, il rischio che l’immobile, eventualmente oggetto di disposizione, venga venduto all’asta o debba essere abbandonato dal debitore nelle more del giudizio di opposizione (che potrà, poi, anche concludersi con il rigetto delle ragioni del creditore).

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Dal 27 giugno 2015, laddove, successivamente al sorgere del credito, il debitore depauperi il proprio patrimonio, alienando o facendo confluire in un patrimonio separato o di destinazione, a titolo gratuito, uno o più beni (immobili o mobili registrati) di sua proprietà, il creditore può iniziare immediatamente l’azione esecutiva, senza dover ottenere una previa «sentenza dichiarativa di inefficacia» dell’atto di disposizione. In tal modo, si è inteso limitare il ricorso abusivo a negozi quali il trust e il fondo patrimoniale.

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