La modifica del codice civile (vedi art. 2929 bis c.c. come modificato dall’art. 12 D.L. 83/2015) e il recente formante giurisprudenziale hanno, di fatto, determinato la fine del fondo patrimoniale quale istituto giuridico spesso utilizzato dai coniugi per proteggere i propri beni dall’attacco dei creditori.
IL FATTO
In tema di fondo patrimoniale, la disciplina positiva ha, ora, reso sempre pignorabili i beni costituiti in fondo – anche per debiti estranei alle esigenze familiari – se il creditore trascrive, nei pubblici registri, il suo pignoramento entro l’anno successivo alla costituzione del fondo stesso. In buona sostanza, quello che si determina è la demolizione dello scudo dell’impignorabilità su cui molte famiglie avevano fatto affidamento, famiglie che, all’esito della novella legislativa e dei recenti pronunciamenti, non trovano più quella tutela, prima certa, della massima disponibilità dei beni del fondo patrimoniale. Inoltre, ed in modo ancor più incisivo, seguendo le recenti interpretazioni dei giudici, rientra nel concetto di bisogni di famiglia un vasto elenco di debiti, da quelli fiscali a quelli coi fornitori dell’attività lavorativa, dalla fideiussione prestata per l’azienda di famiglia ai debiti derivanti dall’attività professionale. Ebbene, in punto di diritto, tale allargamento concettuale comporta un considerevole aumento del numero di creditori che possono pignorare i beni del fondo patrimoniale in ogni momento, anche dopo i cinque anni necessari all’esercizio della revocatoria.
PERCHÉ È IMPORTANTE
Sotto il profilo della prassi concreta, vale evidenziare, in prima battuta, che le novità introdotte abbracciano la quasi totalità delle situazioni di morosità oggi esistenti, con ciò rendendosi ipotizzabile un incremento dei contenziosi (e delle procedure esecutive) in materia. La procedura del pignoramento immediato senza il previo esercizio dell’azione di revocatoria concede al creditore il potere di pignorare i beni immobili o i mobili registrati del debitore nonostante quest’ultimo li abbia costituiti in fondo patrimoniale, immaginando di creare un vincolo di indisponibilità. In buona sostanza, il creditore potrà ugualmente far valere il suo pignoramento, benché successivo alla costituzione del fondo, senza bisogno di ottenere prima una sentenza che renda inefficace l’atto (c.d. revocatoria ordinaria). Lo potrà, comunque, fare solo se abbia trascritto il pignoramento entro un anno dall’atto di costituzione del fondo da parte del debitore: decorso tale termine, lo stesso dovrà, invece, prima agire con la revocatoria.
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