La costituzione del pegno sulle quote di una Srl si costituisce con l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

L’ordinanza 31051 del 2019 ha fornito alla Corte di Cassazione l’occasione per analizzare i requisiti normativi della costituzione del pegno sulle quote di una Srl, nonché le modalità e formalità con le quali la stessa viene attuata. La Corte, con l’ordinanza in commento, specifica quali sono le norme rilevanti per considerare validamente costituito ed opponibile ai terzi il pegno sulle quote di una Srl.

IL FATTO

La pronuncia in commento trae origine da un ricorso in Cassazione presentato da una Spa contro la sentenza che aveva respinto l’opposizione della ricorrente alla ammissione allo stato passivo del fallimento di un’altra Spa. La domanda di ammissione allo stato passivo si basava sul fatto che la società fallita si era resa terza datrice di pegno sulle quote di una Srl soggetta alla direzione ed al coordinamento della società fallita. Il rigetto della richiesta di ammissione allo stato passivo prima e della opposizione poi veniva motivata dal Giudice sulla base dell’inefficacia della garanzia pignoratizia, considerata atto a titolo gratuito.

I motivi di ricorso che interessano ai fini della presente analisi riguardano il secondo e il terzo, inerenti alle modalità di costituzione della garanzia pignoratizia. In particolare, il ricorrente assume che il pegno si costituisca “mediante scrittura privata autenticata, che in quanto tale ha data certa ed è opponibile ai terzi e quindi anche al curatore fallimentare” in forza del combinato disposto dell’art. 2787 comma 3 e dell’art. 2704 c.c., non essendo invece necessaria ai fini della costituzione della garanzia l’iscrizione nel Registro delle Imprese. Il ricorrente lamentava, inoltre, la violazione dell’art. 2470 c.c., norma relativa alle Srl che regolamenta l’efficacia e la pubblicità del trasferimento delle partecipazioni sociali: a tali fini l’art. 2470 c.c. fa riferimento al deposito dell’atto presso il Registro delle Imprese.

La Corte giudica infondati i motivi di ricorso e precisa che al fine di valutare quali siano gli atti necessari per la valida costituzione del diritto di pegno sulle quote non si può limitare la analisi al disposto dell’art. 2787 comma 3, norma che indica le condizioni necessarie affinchè possa essere esercitata la prelazione da parte del creditore pignoratizio.

Analizzando più da vicino la normativa dettata per le Srl, si nota come l’art. 2471 bis, pur prevedendo la possibilità che la partecipazione sia oggetto di pegno, non fa alcun cenno alle modalità con le quali la garanzia può essere costituita. Di conseguenza, la mancanza di una disciplina ad hoc per individuare quali siano le modalità tramite le quali il pegno sulle quote di una Srl può dirsi validamente costituito, per la Suprema Corte si dovrà fare riferimento alla disciplina generale sul diritto di pegno. Quest’ultima comporta la necessità di considerare l’art. 2806 c.c. che, per il pegno su diritti diversi dai crediti, rinvia alle forme richieste per il trasferimento dei diritti stessi. Ciò impone un necessario rinvio alle norme dettate in tema di Srl e, in particolare, all’art. 2470 c.c.  La Corte evidenzia come non si possa considerare rilevante, ai fini della costituzione del pegno, il mero deposito dell’atto presso il Registro delle Imprese, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, ma è l’iscrizione dell’atto costitutivo nel Registro a rappresentare il momento costitutivo della garanzia. L’interpretazione trova la propria conferma nel terzo comma dello stesso articolo 2470 c.c. che, nel risolvere il conflitto tra più acquirenti della partecipazione, fa prevalere il trasferimento iscritto per primo nel Registro Imprese, nonché nel successivo 2471 c.c., per il quale il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e successiva iscrizione nel Registro Imprese.

La Corte rileva infine come se si ritenesse sufficiente la mera registrazione nel Registro, l’efficacia del trasferimento nei confronti della società sarebbe precedente all’efficacia nei confronti dei terzi che invece richiede l’iscrizione.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE

Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione fa chiarezza in merito alle modalità di costituzione del diritto di pegno sulle quote di una Srl, precisando come non sia sufficiente, come sembrerebbe limitandosi alla lettura delle norme generali sul pegno, la mera registrazione dell’atto nel Registro delle Imprese, ma si richiede invece l’iscrizione dello stesso. Viene infatti enunciato il seguente principio di diritto: “la costituzione in pegno delle quote di società a responsabilità limitata è soggetta al disposto della norma dell’art. 2806 c.c., sicchè il diritto di pegno risulta costituito con l’iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese”.

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