IVASS novità regolamentari – Procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative – Distribuzione assicurativa – Pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.

In data 2 agosto 2018, l’IVASS ha pubblicato il testo dei regolamenti n. 39 recante, tra l’altro, la ridefinizione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative, n. 40 recante importanti novità in materia di distribuzione assicurativa ed implementazione del D.lgs. 21.05.2018, n. 68 di recepimento della Direttiva UE 2016/97 (“IDD”) e n. 41 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.

IL FATTO:

  1. A) Con il Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 recante, tra l’altro, ridefinizione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza dell’IVASS, si è implementato a livello regolamentare il riordino e le novità introdotte nell’assetto sanzionatorio del Codice delle Assicurazioni Private (cfr. Titolo XVIII) dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 nonché dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, che ha modificato il D.Lgs. 21 novembre 2017, n. 231 in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio.

Tra le principali novità introdotte dal Regolamento IVASS n. 39/2018 sicuramente spicca la sanzionabilità diretta anche delle persone fisiche (esponenti aziendali ed altri soggetti inseriti nell’organizzazione della compagnia di assicurazioni e/o dell’intermediario), nei casi in cui l’inosservanza dipenda da violazione di doveri propri dell’esponente.

Si è poi assistito all’introduzione di nuove sanzioni a carattere non pecuniario, quali l’interdizione temporanea dall’esercizio delle funzioni presso la società, e la sanzione amministrativa alternativa dell’ordine di porre termine alle violazioni (c.d. “cease and desist order”).

Con il Regolamento IVASS n. 39/2018 sono stati previsti nuovi criteri per la gradazione delle sanzioni amministrative irrogabili dall’Autorità, nel rispetto del principio di proporzionalità, e sono state introdotte nuove forme di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori.

Come chiarito dall’Autorità, il Regolamento IVASS n. 39/2018 è applicabile alle violazioni commesse successivamente alla data del 1 ottobre 2018.

  1. B) Il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante, tra l’altro, le disposizioni che implementano il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 di recepimento della IDD, è stato completato il panorama legislativo della distribuzione assicurativa in Italia.

Il Regolamento IVASS n. 40/2018, che abroga e sostituisce il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, reca la disciplina della attività di distribuzione assicurativa in materia di: (i) requisiti di accesso e di esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa, (ii) formazione e aggiornamento professionale per i soggetti che operano nel settore della distribuzione assicurativa, (iii) regole di comportamento ed informativa precontrattuale nei confronti dei contraenti, (iv) promozione e collocamento di polizze mediante tecniche di comunicazione “a distanza”.

Con il Regolamento IVASS n. 40/2018 è stata regolamentata la nuova figura dell’intermediario “a titolo accessorio” introdotta dalla IDD.

Anche la materia del conflitto di interessi tra intermediario e contraente è risultata potenziata, mentre, con riferimento alla promozione ed al collocamento di prodotti assicurativi mediante tecniche di comunicazione “a distanza”, sono stati introdotti profili di semplificazione nei rapporti tra distributore e contraente.

Il 23 febbraio 2019, sono entrate in vigore anche le nuove disposizioni in materia di formazione professionale degli intermediari e dei loro collaboratori oggetto di modifiche e di “gradazione” anche in applicazione del principio di proporzionalità.

  1. C) Con il Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi, è stata data attuazione regolamentare al D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 che, nel modificare l’art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private, aveva recepito gli obblighi introdotti in sede dell’Unione Europea, di redazione: (i) del c.d. KID (Key Information Document) per i prodotti assicurativi d’investimento, nonché (ii) dell’IPID (Insurance Product Information Document) afferente il documento informativo standard contenente la descrizione delle principali caratteristiche del prodotto assicurativo previsto proprio dalla IDD e dal Regolamento UE no. 1469 dell’11 agosto 2017.

Con il Regolamento n. 41/2018 viene quindi regolamentato un sistema informativo precontrattuale omogeneo per i prodotti assicurativi appartenenti ai rami danni e vita, mediante previsione di documenti precontrattuali standardizzati di base:

  • IPID per i prodotti danni;
  • DIP Vita per i prodotti c.d. di puro rischio;
  • KID per i prodotti di investimento assicurativo.

Il Regolamento n. 41/2008 disciplina il c.d. DIP Vita, unitamente ad uno specifico “DIP Aggiuntivo” previsto in affiancamento a ciascun documento informativo di base, volto a fornire al potenziale contraente informazioni più specifiche in merito al prodotto assicurativo concernente anche i propri diritti ed obblighi contrattuali, le modalità di reclamo e la legge applicabile al contratto.

La nuova disciplina è entrata in vigore il 1 gennaio 2019, tuttavia gli operatori dovranno adeguarsi agli obblighi di informativa precontrattuale in caso di trasformazione entro il 1 maggio 2019 mentre vi sarà tempo sino al 1 maggio 2020 per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di gestione telematica dei rapporti assicurativi.

PERCHÈ È IMPORTANTE:

Il pacchetto di normative regolamentari adottato nell’agosto del 2018, la cui entrata in vigore è stata differita nel tempo così da consentire agli operatori un adeguato acro temporale utile all’adeguamento alle novità introdotte, ha segnato il recepimento di numerose direttive aventi quali finalità ultima l’innalzamento della tutela del mercato e degli assicurati anche nella fase di distribuzione assicurativa.

L’adeguamento che si rende necessario per gli operatori del sistema è ancora in corso e l’innalzamento dei livelli di tutela del contraente certamente appare sensibile se riguardato anche alla disciplina regolamentare adottata a livello nazionale.

 

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