L’abuso dei permessi retribuiti ex L. 104/92 legittima il licenziamento.

La Corte di Cassazione, con un recente pronuncia depositata il 18 febbraio 2019, torna a pronunciarsi sui permessi retribuiti ex art. 33 della L. 104/92, definendo abusiva la condotta di chi, nel corso delle giornate in cui usufruisce degli stessi per assistere il proprio parente disabile, si dedica ad attività che si discostano dall’assistenza allo stesso dovuta, come fare shopping.

FATTI: 

Nel caso in esame, un lavoratore è stato licenziato perché durante le giornate di permesso retribuito, godute ai sensi della legge 104/92, aveva svolto attività varie, di tipo personale, presso alcuni esercizi commerciali dedicandosi allo shopping. La circostanza era stata confermata da alcuni investigatori privati, assoldati dal datore di lavoro, che lo avevano pedinato lungo i tragitti da questi percorsi.

Con l’ordinanza n. 4670/19 depositata il 18 febbraio, La Corte, ha quindi confermato il licenziamento parlando chiaramente di “indebita utilizzazione” dei permessi da parte del lavoratore, visto che gran parte della giornata andrebbe trascorsa accanto al disabile. In particolare, chiariscono i Giudici della Suprema Corte che l’abuso dei permessi è un comportamento talmente grave da giustificare la massima sanzione espulsiva, per cui il recesso della società è giustificato perché l’interessato approfitta della buona fede non solo del datore ma anche dell’Ente previdenziale, che eroga il trattamento economico.

In particolare vien chiarito che usare un giorno di permesso, o anche una frazione consistente di esso, per finalità diverse rispetto a quelle previste dalla legge costituisce sia un illecito disciplinare che un illecito penale. Per il primo, si rischia il licenziamento in tronco per giusta causa; mentre per il secondo, il reato di truffa ai danni dell’Inps.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

Con riguardo all’abuso dei permessi retribuiti, riconosciuti dalla famosa legge 104 del 1992 a favore di quanti hanno un familiare con handicap, seppure la Cassazione ha ritenuto non necessaria una «assistenza continuativa» nei confronti del disabile per l’intero arco delle 24 ore, in ogni caso, usare un giorno di permesso, o anche una frazione consistente di esso, per finalità diverse rispetto a quelle previste dalla legge relativamente al dovere di assistenza costituisce sia un illecito disciplinare che un illecito penale.

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