Invenzioni biotecnologiche: modificate le regole 27 e 28 del regolamento di attuazione della Convenzione europea sui brevetti.

Esclusa la brevettabilità di piante e animali ottenuti esclusivamente da un processo essenzialmente biologico.

IL FATTO

La direttiva 98/44/CE, sulle invenzioni biotecnologiche, ha stabilito l’esclusione dalla brevettabilità dei processi essenzialmente biologici, peraltro non prevedendo espressamente se, in tale esclusione, rientrassero anche le piante o gli animali ottenuti da tali processi (art. 4, par. 1.: “Non sono brevettabili: … b) i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali.”; art. 2, par. 2.: “Un procedimento di produzione di vegetali o di animali é essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l’incrocio o la selezione“).

Nel novembre 2016, la Commissione europea ha emesso una comunicazione concernente alcuni articoli della sopra citata direttiva, specificando che era intenzione del legislatore europeo escludere non solo i processi ma anche i prodotti ottenuti da tali processi.

Conseguentemente, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio europeo dei brevetti, con decisione del 29 giugno 2017 (CA/D 6/17) (G.U. EPO 2017, A 56), ha deciso di modificare il regolamento di attuazione della Convenzione europea sui brevetti, al fine di escludere la brevettabilità di piante ed animali ottenuti esclusivamente da un processo essenzialmente biologico.

Le nuove disposizioni stanno trovando applicazione dallo scorso 1° luglio 2017.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

La chiarificazione é importante sia perché pone termine a una situazione di incertezza sia perché i procedimenti di esame e i casi di opposizione riguardanti le piante o gli animali ottenuti con un processo essenzialmente biologico, i quali erano stati fatti oggetto di sospensione dopo la comunicazione della Commissione, verranno ora ripresi (nonché esaminati secondo le nuove disposizioni).

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