Insolvenza: maggiore capacità di accertamento

e9fe1e33-35e0-45ef-abb5-f9f8465ca0f0La Suprema Corte, con recentissima sentenza del 27 maggio 2015 n. 10952, stabilisce il principio che lo stato di insolvenza di un soggetto sottoposto a fallimento può essere ricavato anche attraverso elementi ulteriori rispetto a quelli indicati nella sentenza dichiarativa di fallimento.

IL FATTO:

I giudici hanno, in prima istanza, affermato che lo stato di insolvenza dell’impresa, deve intendersi come situazione irreversibile, e non già come una mera temporanea impossibilità di regolare l’adempimento delle obbligazioni assunte. Tale stato può essere desunto dal complesso dei debiti, purché almeno pari all’ammontare stabilito, secondo il periodico aggiornamento previsto dalla legge fallimentare (artt. 1 e 15)., accertati nel corso dell’istruttoria prefallimentare.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

L’importanza della sentenza in esame deriva dall’affermazione che nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, l’accertamento della situazione di insolvenza, pur se va compiuto con riferimento alla data di dichiarazione del fallimento, può essere determinato anche da fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente. La sussistenza della insolvenza può essere pure desunta dalle risultanze non contestate dello stato passivo mediante l’acquisizione, anche ufficiosa, degli elementi rilevanti. Sotto il profilo pratico, preme evidenziare che il rischio per l’imprenditore e la società in crisi  deriva dal fatto che l’accertamento dello stato di insolvenza, anche in sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento, pur dovendo, come detto, essere compiuto con riferimento alla data di dichiarazione del fallimento, può fondarsi anche su fatti diversi da quelli sulla base dei quali il fallimento è stato dichiarato; si allarga, in tal modo, la possibilità che venga dichiarato il fallimento sulla base dell’accertamento di situazioni anteriori alla dichiarazione, anche se successivamente conosciuti e desunte da circostanze non contestate dello stato passivo. Pertanto, in concreto, il giudice ha il potere-dovere di riscontrare la sussistenza dei presupposti della dichiarazione di fallimento sulla base degli atti acquisiti al fascicolo fallimentare anche oltre le contestazioni contenute nelle singole istanze.

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