Illegittima la pubblicazione delle valutazioni dei lavoratori.

La pubblicazione sulla bacheca aziendale delle valutazioni dei lavoratori, effettuata nell’ambito di un concorso a premi interno alla società, costituisce un illegittimo trattamento dei dati personali.

Questo è quanto ha sancito il Garante della Privacy con il provvedimento n. 500 del 13 dicembre 2018.

IL FATTO:

Il provvedimento in esame discende dalla segnalazione, effettuata al Garante della Privacy dai soci di una cooperativa, relativa al trattamento di determinati dati personali dei lavoratori posto in essere dalla medesima società nell’ambito di un concorso a premi (finalizzato ad incrementare la qualità del lavoro, l’immagine aziendale e la crescita professionale individuale).

Ebbene, nell’ambito di tale concorso aziendale, organizzato annualmente e obbligatorio per tutti i soci (non per i semplici lavoratori), veniva affisso sulla bacheca aziendale un elenco, contenente nome, cognome e fotografia dei soci lavoratori, con la rispettiva valutazione delle prestazioni lavorative. Nell’ipotesi di giudizio negativo, vi sarebbe stata anche una diminuzione dello stipendio.

Rivolgendosi al Garante della Privacy, in particolare, i soci lamentavano l’illegittimità di tale trattamento, il quale costituiva una grave lesione della dignità e della riservatezza dei lavoratori.

Ebbene, l’Autorità adita, sulla base delle risultanze istruttorie emerse nel corso del procedimento, ha confermato che la condotta della società rappresenta, a tutti gli effetti, un trattamento di dati personali, il quale risulta certamente censurabile.

In primo luogo, infatti, il Garante ha rilevato l’assenza di un valido consenso espresso dagli interessati. A legittimare il concorso, infatti, non rileva quanto dedotto dalla società, secondo la quale i soci, al momento della sottoscrizione dell’atto di ingresso nella società “non solo esprimono il loro consenso alla partecipazione al concorso, ma vengono perfettamente edotti del regolamento e del funzionamento, che vene accettato tramite firma del nuovo socio“. Il consenso al trattamento dei propri dati personali, infatti, non potrebbe certamente essere desunto dall’accettazione del regolamento del concorso, peraltro obbligatorio.

In ogni caso, il Garante della Privacy ha chiaramente sancito che, “anche qualora fosse effettivamente prevista (e documentata) la prestazione del consenso di ciascun lavoratore per conseguire la partecipazione al concorso, tale manifestazione di volontà non avrebbe potuto costituire base giuridica idonea a legittimare il trattamento dei dati personali [..], ciò alla luce della asimmetria tra le rispettive parti del rapporto di lavoro e la conseguente, eventuale, necessità di accertare di volta in volta e in concreto l’effettiva libertà del consenso espresso“. Il consenso, in altri termini, non potrebbe essere considerato liberamente prestato laddove l’interessato sia nell’impossibilità di rifiutarlo (o revocarlo) senza subire un pregiudizio. Nel caso di specie, pertanto, è evidente che il consenso non potesse essere considerato effettivamente libero.

Il Garante, peraltro, ha affermato che il datore di lavoro può trattare le informazioni pertinenti alla gestione del rapporto di lavoro in conformità a quanto previsto dalle leggi, dai regolamenti, dalle disposizioni dei contratti collettivi e dal contratto individuale di lavoro. Ebbene, se certamente è consentito al datore di lavoro trattare i dati relativi all’operato dei lavoratori per valutare l’adempimento delle prestazioni lavorative ed eventualmente esercitare il potere disciplinare, altrettanto non si può dire per la “sistematica messa a disposizione delle medesime informazioni mediante l’affissione sulla bacheca all’interno dei locali della società a tutti i gli altri dipendenti (e, in ipotesi, a terzi)“. In quest’ultima ipotesi, infatti, le modalità del trattamento non risulterebbero idonee al raggiungimento degli scopi perseguiti dalla società, e, inoltre, sarebbero (potenzialmente) lesive della dignità del lavoratore.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Il provvedimento in esame risulta di notevole interesse poiché, con lo stesso, il Garante della Privacy prende posizione in merito al trattamento dei dati relativi ai lavoratori e, in particolare, alle loro prestazioni lavorative. In particolare l’Autorità ha sancito che non può considerarsi legittima la pubblicazione sulla bacheca aziendale delle informazioni relative al rendimento dei lavoratori, e ciò, anche nell’ipotesi in cui vi sia un consenso espresso da parte degli stessi. Il consenso eventualmente prestato, infatti, non potrebbe considerarsi di per sé libero, rendendosi necessaria di volta in volta una valutazione dello stesso, in considerazione della asimmetria delle parti nel rapporto di lavoro.

 

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