Il Tribunale di Roma si esprime sulla sospensione cautelare di delibere di approvazione del bilancio di società di capitali.

Il Tribunale di Roma, nel provvedimento cautelare del 29.4.2017, ha affermato alcuni principi importanti in tema di possibile sospensione cautelare delle delibere di approvazione dei bilanci di società di capitale e sulla legittimazione del socio di minoranza a impugnare le relative delibere.

IL FATTO

I principi di cui tener conto sono i seguenti:

1) la sospensione di una delibera assembleare non può essere richiesta ex art. 700 c.p.c. Stante le previsioni di cui agli artt. 2378 co. 3 e 2479-ter co. 4 c.c., infatti, manca il requisito della “residualità”;

2) la delibera di approvazione del bilancio non è sospendibile se non seguita da altre deliberazioni che si fondino su di essa. Ciò in quanto la stessa, essendo meramente dichiarativa ovvero meramente ricognitiva della situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’ente, non avrebbe necessità di alcuna materiale esecuzione;

3) è sicuramente sospendibile la delibera di approvazione del bilancio nell’ipotesi in cui costituisca il presupposto di altre, di regola contestuali, deliberazioni (si pensi, ad esempio, ad interventi sul capitale, alla distribuzione di utili, ad operazioni di fusione e scissione, ecc.);

4) se, in via generale, il socio conserva la legittimazione ad impugnare la delibera che ha ad oggetto proprio la perdita di tale qualità, ciò non può valere nel caso in cui la perdita della qualità di socio dipenda dalla scelta di non sottoscrivere l’aumento di capitale conseguente al suo azzeramento. Ed infatti, pur in presenza di una limitata liquidità, l’offerta di sottoscrizione in proporzione ben potrebbe essere accettata per una quota minima, tale da non far perdere la qualifica.

PECHÈ È IMPORTANTE

La decisione è di particolare interesse in quanto contribuisce a far chiarezza su aspetti di rilievo nella vita societaria ed anche sul fatto che i soci di minoranza devono comunque sottoscrivere una quota minima per mantenere immutati i propri diritti all’impugnazione delle delibere assembleari.

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