IL SINDACATO DI COSTITUZIONALITA’ NEL GIUDIZIO INNANZI AGLI ORGANI SPORTIVI.

La Corte Federale di Appello della F.I.G.C., con decisione n. 0028/CFA-2021-2022, ha rammentato il principio secondo cui le questioni di costituzionalità non possono trovare ingresso nel giudizio sportivo.

IL FATTO:

Pronunciandosi negativamente sul reclamo proposto da una nota società calcistica italiana avverso lo svincolo d’autorità dei tesserati disposto dal presidente della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 110 N.O.I.F., la Corte Federale di Appello ha dichiarato l’inammissibilità dei motivi di diritto con cui la parte prospettava la contrarietà di tale provvedimento rispetto ad alcune disposizioni costituzionali e della CEDU.

 PERCHÈ È IMPORTANTE:

Ai sensi dell’art. 134 della Costituzione, spetta in via esclusiva alla Corte Costituzionale giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni.

I privati che lamentino violazioni di precetti della carta costituzionale possono adire Corte Costituzionale esclusivamente attraverso il giudizio di costituzionalità in via incidentale. Tale è il giudizio promosso da un giudice che, su richiesta delle parti, e tramite apposito atto di promovimento (nelle forme dell’ordinanza di rimessione), chieda alla Corte di vagliare la legittimità costituzionale di una norma di legge di cui deve fare applicazione per risolvere una controversia pendente innanzi al medesimo.

Nonostante nel corso degli anni si sia assistito ad un progressivo ampliamento dei soggetti legittimati a promuovere il sindacato di costituzionalità, la giurisprudenza costituzionale ha sempre mantenuto fermo il principio per cui tale richiesta deve ritenersi ammissibile allorché promani da un “giudice” nel corso di un giudizio.

In quest’ottica, gli organi della giustizia sportiva, operando all’interno di un ordinamento autonomo e differente rispetto a quello statale, esercitano una funzione “giustiziale” (e non anche “giurisdizionale”) rispetto alla quale il sindacato di costituzionalità – ad eccezione del meccanismo dell’interpretazione conforme – resta sostanzialmente estraneo (cfr. decisione n. 62/2020-2021 della Corte Federale di Appello e decisione n. 63/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI).

Analoghe considerazioni, secondo la Corte Federale di Appello, possono essere spese con riferimento alle ipotesi in cui la parte eccepisca la violazione di norme della Carta Europea dei Diritti Fondamentali.

La CEDU trova infatti ingresso nell’ordinamento italiano per il tramite dell’art. 117 della Costituzione, e le sue disposizioni (segnatamente, la legge di ratifica ed esecuzione del trattato n. 848 del 1955) assumono il ruolo di “norma interposta” tra le fonti di rango ordinario ed i precetti costituzionali.

Cosicché la norma ordinaria incompatibile con una regola della CEDU risulterà altresì contraria con gli obblighi internazionali ex art. 117 Cost., violando per ciò stesso tale parametro costituzionale e necessitando la soluzione del conflitto un intervento risolutivo della Corte Costituzionale, previa chiaramente rimessione della questione da parte del giudice a quo a ciò legittimato.

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