Il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa ai sensi dell’art. 54 Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020.

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, contenente le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto, all’art. 54, una deroga alla ordinaria disciplina del “Fondo di solidarietà mutui prima casa” (c.d. “Fondo Gasparrini”), prevista dall’art. 2 commi 275 e seguenti Legge n. 244 del 2007.  La disciplina prevista dall’articolo in commento ha ampliato i casi in cui è possibile richiedere la sospensione delle rate del mutuo

IL FATTO

Il Decreto Legge n 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, emanato in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, contiene, tra le altre varie disposizioni, una norma, l’art. 54, che deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”). Il Fondo di solidarietà è stato istituito con Legge n. 244 del 2007 a tutela dei titolari di un mutuo i quali, al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, si trovino nell’impossibilità di sostenere il pagamento delle rate del mutuo; pertanto viene data loro la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate per un determinato periodo di tempo. I requisiti e le condizioni per beneficiare della sospensione sono poi stati modificati, e limitati, dalle seguenti normative: Legge n. 92 del 28 giugno 2012; Decreto Ministeriale n. 37 del 22 febbraio 2013 che, a sua volta, ha introdotto modifiche al Decreto Ministeriale n. 132 del 21 giugno 2010;

Da ultimi, il Decreto Legge n. 9 del 02 marzo 2020, il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, come convertito poi in legge n. 27 del 24 aprile 2020, e il Decreto Ministeriale del 25 marzo 2020, decreto attuativo del D.L 18/2020), hanno ampliato le possibilità di richiedere la sospensione del mutuo, in conseguenza delle difficoltà derivanti dalla presente situazione di emergenza sanitaria.

Gli eventi che permettono la richiesta sono attualmente i seguenti (elencati nell’art. 2 comma 479 Legge n. 244 del 2007): cessazione del rapporto di lavoro subordinato – ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa-, con attualità dello stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda; cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3) c.p.c. (rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale) con attualità dello stato di disoccupazione; morte del mutuatario o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento. A questi si aggiunge la sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione nonché la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo con attualità della riduzione di orario; ipotesi queste introdotte dal Decreto Legge n. 9 del 02 marzo 2020.

Infine, l’art. 54 in esame ha ampliato la gamma dei soggetti che possono richiedere la sospensione, estendendola anche ai lavoratori autonomi. In particolare, la norma dell’art. 54 Decreto Legge n. 18 del 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevede che, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del predetto decreto, possano accedere ai benefici del Fondo anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti “ “che  autocertifichino  ai  sensi degli articoli 46 e 47 del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  di  aver registrato,  nel  trimestre  successivo  al  21  febbraio  2020   e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di  tempo  intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la  data  della  domanda  qualora  non  sia trascorso un trimestre,  un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre  2019  in  conseguenza  della chiusura o della  restrizione  della  propria  attività’  operata  in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente  per l’emergenza coronavirus. Il Decreto 25 marzo 2020 ha precisato che per lavoratore autonomo si intende il soggetto che non esercita attività imprenditoriale, con esclusione, pertanto, da questo beneficio di imprese e ditte individuali; mentre per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima Legge n. 4 del 2013. L’art. 54 in esame ha previsto altresì che, in deroga alla normativa ordinaria, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18 del 2020 – quindi fino al 17 dicembre 2020 -, per l’accesso al Fondo non è necessario presentare l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), già prevista dall’art. 2, comma 1, lettera c) del DM n. 132 del 2010, e che sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro.

La stessa norma dell’art. 54 ha previsto altresì che il Fondo, su richiesta del mutuatario, provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Il Decreto attuativo del 25 marzo ha inoltre precisato che la sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.  Il periodo massimo per la sospensione è di 18 mesi, per il calcolo dei quali non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso per almeno tre mesi il regolare ammortamento delle rate di mutuo (decreto 25 marzo 2020 art. 5).

Il soggetto che si trovi in una delle situazioni sopra descritte potrà quindi presentare la richiesta alla propria banca, quella presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo. Vi sono alcune condizioni relative al contratto: il mutuo deve essere stato stipulato per finanziare l’acquisto dell’abitazione principale la quale non deve essere qualificata come immobile di lusso (non deve rientrare nelle seguenti categorie catastali: A1, A8, A9) e l’importo del mutuo deve essere inferiore ad euro 400.000,00.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

La normativa in esame assume particolare rilievo in quanto, in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, la quale ha indubbiamente pesanti ricadute sul sistema economico, ha ampliato i casi in cui è possibile accedere al Fondo di sospensione delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, in modo che i titolari del mutuo, i quali si trovino in situazioni di temporanea difficoltà che impediscono loro il regolare pagamento delle rate, possano usufruire del beneficio della sospensione, in presenza di determinate condizioni.

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