I nuovi reati presupposto 231: i delitti contro il patrimonio culturale

In data 3 marzo 2022, la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” (C. 893-B). Tale Legge, in estrema sintesi, opera una riorganizzazione sistematica, nonché un’integrazione all’interno del Codice Penale, delle norme penali contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), mediante l’inserimento del titolo VIII-bis, rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale“, e composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undevicies).

IL FATTO:

Relativamente alle modifiche impattanti la responsabilità amministrativa degli enti, l’art. 3 della Legge introduce all’interno del D. Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale”, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l’aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-bis del Codice Penale:

  • Furto di beni culturali (art. 518-bis p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
  • Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
  • Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
  • Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
  • Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
  • Importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
  • Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
  • Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
  • Contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all’ente le sanzioni interdittive previste ex art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

Inoltre, viene introdotto il nuovo art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l’aggiunta delle ulteriori fattispecie di:

  • Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexiesp.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
  • Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

Con l’ulteriore applicazione, segnatamente alle suddette fattispecie, della sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001, qualora l’ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione.

Infine, la norma in esame prevede l’estensione della confisca allargata anche per i reati di (i) ricettazione di beni culturali, di (ii) impiego di beni culturali provenienti da delitto, di (iii) riciclaggio di beni culturali, di (iv) autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Conseguentemente all’analisi delle suddette novità legislative, qualora l’Ente sia dotato del Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, potrebbe risultare necessario apportare alcune modifiche al Risk Assessment condotto, al fine di garantire l’adozione e l’attuazione efficace del Modello stesso che, come noto, rileva quale condizione esimente della responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

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