Legislative Decree no. 149/2022, by implementing the law that empowers the Government to optimize the civil proceedings and the revision of alternative dispute resolution tools (Law no. 206/2021), has extended assisted negotiation to labor disputes.
The implementing decree of civil trial reform also affects the legislative decree no. 132/2014, which introduced into our legal system the assisted negotiation among out-of-court dispute resolution tools (so-called ADR, Alternative Dispute Resolution), aiming at the encouragement of alternative and complementary justice means during the trial.
The amendments tend to achieve the simplification, promptness and rationalization of the civil trial in compliance with the constitutional guarantees and effectiveness of judicial protection.
The reform runs in the context of justice system’s renewal included in the PNRR among the structural innovations regarding legal system.
Based on the transitional provisions of the Process Reform established by law no. 197/2022, the new rules concerning assisted negotiation in labor matters entered into force on February 28th 2023.
IL FATTO
Il nuovo art. 2-ter del d.l. n. 132/2014 disciplina l’ipotesi di negoziazione assistita delle controversie di lavoro (rientranti nei rapporti di cui all’art. 409 c.p.c.).
Le parti possono ricorrere liberamente alla negoziazione assistita per le controversie di lavoro, non costituendo condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Gli avvocati, tuttavia, hanno il dovere di informare di questa possibilità il cliente all’atto del conferimento dell’incarico.
Non costituendo condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria la negoziazione assistita nelle controversie di lavoro è esclusa dall’ambito di applicazione delle diposizioni sul patrocinio a spese dello Stato (art. 11 bis, d.l. n. 132/2014).
Ciascuna delle parti coinvolte nella procedura può farsi assistere da almeno un avvocato, che garantisce la difesa tecnica, oltre a un consulente del lavoro ove lo ritengano opportuno.
La negoziazione si svolge in base ad una convenzione, avente forma scritta a pena di nullità, con cui le parti devono precisare l’oggetto della controversia e indicare il termine per l’espletamento della procedura, non superiore a 3 mesi prorogabile, su accordo delle parti stesse, per ulteriori 30 giorni.
La norma che disciplina la convenzione di negoziazione assistita in generale prescrive anche che la stessa non possa vertere su diritti indisponibili (come, ad esempio, il diritto del lavoro a vedersi versati i contributi).
Tale prescrizione, in assenza di specifici riferimenti nell’art. 2-ter alla negoziazione in materia di lavoro, dovrà probabilmente essere letta tenendo in considerazione la natura essenzialmente indisponibile dei diritti del lavoratore e la previsione, introdotta per tale ragione, dell’obbligo di trasmettere l’accordo di negoziazione agli organismi di certificazione dei contratti.
Si può pertanto ritenere che la convenzione possa avere ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo nei limiti in cui ciò è consentito anche nell’ambito delle conciliazioni che intervengono in sede protetta.
La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullità, con la quale le parti devono precisare l’oggetto della controversia, non riguardante diritti indisponibili e indicare il termine per l’espletamento della procedura, non superiore a 3 mesi prorogabile, su accordo delle parti stesse, per ulteriori 30 giorni.
Sul sito del CNF, alla sezione modulistica, si trovano alcuni [CNF (consiglionazionaleforense.it)] di convenzione utilizzabili nella procedura di negoziazione assistita in materia di lavoro.
Durante la procedura può espletarsi attività istruttoria stragiudiziale. Le parti possono acquisire dichiarazioni di terzi presso lo studio dell’avvocato che assiste la parte o presso il Consiglio dell’Ordine, in presenza degli avvocati che assistono la controparte. Il verbale sottoscritto dagli avvocati può essere prodotto in giudizio ed è valutato dal giudice ai sensi dell’art. 116, primo comma, c.p.c.
Nella convenzione può essere prevista anche la possibilità di acquisire dichiarazioni confessorie producibili in giudizio con efficacia di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.
L’intera procedura, compresa la sottoscrizione dell’eventuale accordo, può svolgersi con modalità telematiche e con collegamenti audiovisivi a distanza (tranne la dichiarazione del terzo). Ogni atto è in tal caso formato e sottoscritto secondo le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale ed è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata.
Il verbale sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo ed è valido per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
PERCHE È IMPORTANTE
I lavoratori ed i datori di lavoro avranno a disposizione un ulteriore strumento con cui comporre le controverse in tempi rapidi e con costi contenuti.
L’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati all’esito della negoziazione, per espressa previsione normativa, gode del medesimo regime di stabilità riconosciuto alle transazioni e rinunce concluse nelle sedi protette giudiziali, amministrative e sindacali (davanti al giudice, alla sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, nelle sedi sindacali e nel Collegio di conciliazione e arbitrato irrituale), cui si aggiungono le commissioni di certificazione dei contratti.
All’accordo si applica infatti l’art. 2113, comma 4 del Codice civile.
Tale previsione si accompagna all’obbligo di trasmissione del verbale a cura di una delle parti, entro 10 giorni dalla sottoscrizione, ad un organismo di certificazione costituito ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 276/2003.
In tal modo viene garantita un’oggettiva verifica della consapevolezza delle scelte delle parti in causa, come richiesto dalla Commissione di Garanzia del Senato.
La nuova negoziazione assistita evidenzia il ruolo che da sempre il professionista avvocato riveste nelle controversie lavoristiche garantendo non solo la difesa tecnica, ma anche l’assistenza e consulenza nella ricerca della soluzione conciliativa nel miglior interesse della parte.