LA NUOVA NEGOZIAZIONE ASSISTITA NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO.

Il d.lgs. n. 149/2022, in attuazione della legge recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e la revisione degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (Legge n. 206/2021), ha esteso la negoziazione assistita alle controversie di lavoro.

Il decreto attuativo della riforma del processo civile è intervenuto anche sul d.l. n. 132/2014, che ha introdotto nel nostro ordinamento la negoziazione assistita tra gli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie (c.d. ADR, Alternative Dispute Resolution), con lo scopo di incentivare l’utilizzo di strumenti di giustizia alternativi e complementari al processo.

Le modifiche tendono a realizzare gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile nel rispetto delle garanzie costituzionali e del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

La riforma nel suo complesso opera nell’ambito del rinnovo del sistema giudiziario, inserito nel PNRR tra le innovazioni strutturali dell’ordinamento.

Il 28 febbraio 2023, in base alla disciplina transitoria della Riforma del processo disposta con legge n. 197/2022, sono entrate in vigore anche le nuove norme sulla negoziazione assistita in materia di lavoro.

IL FATTO

Il nuovo art. 2-ter del d.l. n. 132/2014 disciplina l’ipotesi di negoziazione assistita delle controversie di lavoro (rientranti nei rapporti di cui all’art. 409 c.p.c.).

Le parti possono ricorrere liberamente alla negoziazione assistita per le controversie di lavoro, non costituendo condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Gli avvocati, tuttavia, hanno il dovere di informare di questa possibilità il cliente all’atto del conferimento dell’incarico.

Non costituendo condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria la negoziazione assistita nelle controversie di lavoro è esclusa dall’ambito di applicazione delle diposizioni sul patrocinio a spese dello Stato (art. 11 bis, d.l. n. 132/2014).

Ciascuna delle parti coinvolte nella procedura può farsi assistere da almeno un avvocato, che garantisce la difesa tecnica, oltre a un consulente del lavoro ove lo ritengano opportuno.

La negoziazione si svolge in base ad una convenzione, avente forma scritta a pena di nullità, con cui le parti devono precisare l’oggetto della controversia e indicare il termine per l’espletamento della procedura, non superiore a 3 mesi prorogabile, su accordo delle parti stesse, per ulteriori 30 giorni.

La norma che disciplina la convenzione di negoziazione assistita in generale prescrive anche che la stessa non possa vertere su diritti indisponibili (come, ad esempio, il diritto del lavoro a vedersi versati i contributi).

Tale prescrizione, in assenza di specifici riferimenti nell’art. 2-ter alla negoziazione in materia di lavoro, dovrà probabilmente essere letta tenendo in considerazione la natura essenzialmente indisponibile dei diritti del lavoratore e la previsione, introdotta per tale ragione, dell’obbligo di trasmettere l’accordo di negoziazione agli organismi di certificazione dei contratti.

Si può pertanto ritenere che la convenzione possa avere ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo nei limiti in cui ciò è consentito anche nell’ambito delle conciliazioni che intervengono in sede protetta.

La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullità, con la quale le parti devono precisare l’oggetto della controversia, non riguardante diritti indisponibili e indicare il termine per l’espletamento della procedura, non superiore a 3 mesi prorogabile, su accordo delle parti stesse, per ulteriori 30 giorni.

Sul sito del CNF, alla sezione modulistica, si trovano alcuni [modelli] [CNF (consiglionazionaleforense.it)] di convenzione utilizzabili nella procedura di negoziazione assistita in materia di lavoro.

Durante la procedura può espletarsi attività istruttoria stragiudiziale. Le parti possono acquisire dichiarazioni di terzi presso lo studio dell’avvocato che assiste la parte o presso il Consiglio dell’Ordine, in presenza degli avvocati che assistono la controparte. Il verbale sottoscritto dagli avvocati può essere prodotto in giudizio ed è valutato dal giudice ai sensi dell’art. 116, primo comma, c.p.c.

Nella convenzione può essere prevista anche la possibilità di acquisire dichiarazioni confessorie producibili in giudizio con efficacia di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.

L’intera procedura, compresa la sottoscrizione dell’eventuale accordo, può svolgersi con modalità telematiche e con collegamenti audiovisivi a distanza (tranne la dichiarazione del terzo). Ogni atto è in tal caso formato e sottoscritto secondo le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale ed è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata.

Il verbale sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo ed è valido per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

PERCHE È IMPORTANTE

I lavoratori ed i datori di lavoro avranno a disposizione un ulteriore strumento con cui comporre le controverse in tempi rapidi e con costi contenuti.

L’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati all’esito della negoziazione, per espressa previsione normativa, gode del medesimo regime di stabilità riconosciuto alle transazioni e rinunce concluse nelle sedi protette giudiziali, amministrative e sindacali (davanti al giudice, alla sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, nelle sedi sindacali e nel Collegio di conciliazione e arbitrato irrituale), cui si aggiungono le commissioni di certificazione dei contratti.

All’accordo si applica infatti l’art. 2113, comma 4 del Codice civile.

Tale previsione si accompagna all’obbligo di trasmissione del verbale a cura di una delle parti, entro 10 giorni dalla sottoscrizione, ad un organismo di certificazione costituito ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 276/2003.

In tal modo viene garantita un’oggettiva verifica della consapevolezza delle scelte delle parti in causa, come richiesto dalla Commissione di Garanzia del Senato.

La nuova negoziazione assistita evidenzia il ruolo che da sempre il professionista avvocato riveste nelle controversie lavoristiche garantendo non solo la difesa tecnica, ma anche l’assistenza e consulenza nella ricerca della soluzione conciliativa nel miglior interesse della parte.

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