Sport Confederation, together with Slc-Cgil, Fisascat Cisl and Uilcom, signed on January 12th the national corporate employment agreement regarding employees in sports, fitness and wellness sector.
The contract entered into force on January 1st, 2024 and will expire on December 31st, 2026.
IL FATTO
La Riforma organica della legislazione in materia di sport ha operato il riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo, intervenendo su vari aspetti, di natura giuslavoristica, fiscale e previdenziale.
Il d.lgs. n. 36/2021 ha posto nuovi oneri in capo al datore di lavoro ed esteso le tutele previste per i lavoratori in generale a quelli occupati nell’ambito sportivo.
In questo contesto si è avvertita l’esigenza di adeguare lo strumento contrattuale tenendo conto del nuovo ordinamento sportivo, delle agevolazioni previste per il settore, della nuova definizione di lavoratore sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 36/2021.
Il nuovo contratto collettivo si applica ai lavoratori occupati da enti, federazioni, associazioni, società, imprese e lavoratori autonomi, con o senza fine di lucro, caratterizzati da un’organizzazione finalizzata al raggiungimento dello scopo relativo alla gestione degli atleti, nonché alla promozione e/o gestione della pratica sportiva, del fitness e del benessere.
Come si legge nel comunicato sindacale si tratta dell’unico contratto collettivo che coinvolge centri sportivi di ogni disciplina e sarà applicato ad ogni tipologia di lavoro sportivo.
Particolare attenzione viene posta alla disciplina delle collaborazioni coordinate continuative prevedendo la revisione degli inquadramenti contrattuali, con l’introduzione nei sistemi di classificazione delle figure professionali previste dal d.lgs. 36/2021 (atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara).
Alle collaborazioni viene estesa l’applicazione della bilateralità, nell’ambito della quale i collaboratori potranno accedere alla formazione e all’aggiornamento professionale. Gli eventi di gravidanza, malattia, infortunio sospendono il rapporto di collaborazione e, in caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata di 180 giorni.
Non maturando a favore dei collaboratori sportivi compensi straordinari, ferie, indennità di fine rapporto, mensilità aggiuntive ed altri istituti riconducibili al lavoro subordinato, viene stabilita una maggiorazione del 25% dei minimi contrattuali a compensazione di tali istituti.
Viene inoltre regolamentata la flessibilità nel lavoro part-time e nel lavoro stagionale, con l’instaurazione di rapporti di lavoro con contratto a termine per la stagione sportiva.
Per le sole figure dell’“hostess e dello steward di impianto” viene ammesso il ricorso al lavoro intermittente a tempo determinato, retribuito con i minimi contrattuali previsti nelle tabelle economiche del nuovo CCNL, aumentate del 20%.
PERCHE È IMPORTANTE
Con il nuovo contratto, globalmente migliorativo, si supera la il doppio regime contrattuale, relativamente agli occupati ante e post 22/12/2015, data di stipula iniziale del Ccnl originario Impianti e Attività Sportive, prevedendo anche l’equiparazione dei trattamenti economici applicati ai dipendenti assunti ante e post 2015, in base ad una tabella di parificazione retributiva in vigore dal mese di novembre 2026 fino al mese di novembre 2029, con l’assorbimento per entrambi della quattordicesima mensilità nella paga base.
La parità di genere è posta in risalto come obiettivo da sostenere fermamente nel comparto, sia attraverso il rispetto dei regolamenti del CONI e del CIP, da emanarsi ai sensi dell’art. 40, comma 2, d.lgs. 36/2021, sui criteri informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, sia aderendo al sistema di certificazione della parità nelle imprese. Viene inoltre prevista una specifica tutela per le vittime di violenza di genere, che potranno usufruire di due mesi di congedo retribuito, oltre quanto già previsto dalla normativa vigente (art. 24 d.lgs. 80/2015).
L’Intesa raggiunta dalle Parti realizza una sintesi tra la normativa introdotta dalla riforma del lavoro sportivo e la contrattazione esistente nel settore, andando a disciplinare i rapporti di lavoro riconducibili alle norme introdotte dalla riforma, con l’intento di coniugare le esigenze operative del settore con la tutela dei lavoratori sportivi.