Sicurezza sul lavoro: oltre a mappare i rischi, occorre individuare le misure preventive.

La quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza 19030/2017, ha fornito alcune indicazioni sulla valutazione e i presìdi ex D.Lgs. 81/2008.

IL FATTO

La Corte ha infatti chiarito che «ove i rischi siano stati tutti valutati ma ne sia scaturita una carente individuazione delle misure precauzionali, ancora può parlarsi di omissione della valutazione, perché essa non è costituita solo dal rilevamento e dall’analisi dei rischi ma anche dall’individuazione delle misure di prevenzione necessarie».

Gli Ermellini hanno così rigettato il ricorso presentato dal legale rappresentante di una società che, nei primi due gradi di giudizio, era stato giudicato responsabile per l’infortunio occorso ad un suo dipendente, chiamato ad operare un normale intervento di manutenzione su un macchinario. Quest’ultimo, premendo il tasto sbagliato, aveva attivato il meccanismo dell’impianto che lo aveva poi colpito alla mano, ferendolo.

Al datore di lavoro è stato rimproverato di avere omesso la valutazione del rischio relativo alla manutenzione e messa a punto della pressa, nonché di aver omesso di aggiornare le misure di prevenzione in relazione al grado di evoluzione della tecnica. Valutazioni che, se effettuate, avrebbero potuto evitare l’incidente.

A nulla è valso, per il ricorrente, sostenere di aver eseguito una valutazione dei rischi e delle misure preventive, le quali – pur non essendo non sufficienti – erano comunque state individuate.

La Cassazione ha infatti precisato che, anche se sul piano concettuale la totale omissione della valutazione è una cosa diversa rispetto all’aver compiuto l’esame solo di alcuni rischi, la normativa prevenzionistica pone a carico del datore di lavoro l’obbligo giuridico di analizzare e individuare tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e di presidiarli adeguatamente.

L’incompleta valutazione, pertanto, determina una deviazione dagli obblighi imposti al datore di lavoro, che vale ad integrare l’omissione giuridicamente rilevante.

PERCHÈ È IMPORTANTE

La giurisprudenza è dunque rigorosa nel pretendere che a scriminare la responsabilità  datoriale negli infortuni sul lavoro non sia sufficiente la mera valutazione del rischio, ma è necessario altresì adottare le misure di prevenzione che al passo con l’evoluzione della tecnica contribuiscano in concreto a evitare l’incidente o le sue conseguenze in danno del lavoratore.

Si ricorda che la responsabilità datoriale non è solo risarcitoria ma può dar luogo a sanzioni anche ai sensi del D. Lgs. 231/01 a carico dell’azienda.

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