Sgravio contributivo 2016

Plant growing from money jar. Concept of financial investment.Legge di Stabilità per il 2016. Confermato, seppur parzialmente modificato, l’esonero contributivo sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato.

IL FATTO:

Approvato dal Senato, nella seduta n. 540 del 20 novembre 2015, il maxi emendamento alla legge di stabilità con il quale si conferma l’impianto originario della legge anche in merito alla disciplina dell’ esonero contributivo relativo alle assunzioni a tempo indeterminato per il 2016.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

Nella prospettiva di continuare a promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, l’esonero parziale dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua (diversamente dalla legge di stabilità per il  2015, che prevedeva un esonero massimo di € 8.060 per anno).

Come visto, dunque, riducono sia la misura che la durata dell’incentivo con conseguente valutazione dell’opportunità, ove possibile, di anticipare l’assunzione.

Viene ribadito che l’esonero spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che, nei sei mesi precedenti, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datare di lavoro e che non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

Quindi, per fruire dell’agevolazione il lavoratore non deve essere già stato assunto dal medesimo datore di lavoro, anche considerando società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, precedentemente fruendo dello sgravio sia previsto dalle stessa legge di stabilità 2016 che, ai sensi dell’articolo 1, comma 118 della legge n.190/2014 e comunque con un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge.

In quest’ultimo caso, pertanto, è irrilevante che l’assunzione sia stata o meno agevolata.

Il riferimento ad una assunzione nei tre mesi precedenti riguarda l’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016 e quindi verosimilmente il periodo ottobre-dicembre 2015.

Non appare, dunque, una causa ostativa l’aver avuto un contratto nel periodo ottobre – dicembre 2014.

Nel primo caso, invece, l’INPS ha sottolineato che la causa ostativa riguarda lo stesso datore di lavoro ovvero l’assunzione agevolata con società controllate o collegate, di conseguenza se il lavoratore avesse già fatto godere dello sgravio un altro datore di lavoro, sarà possibile usufruirne con un altro datore di lavoro, ferme restando le altre condizioni previste.

L’esonero contributivo:

  • è escluso per le assunzioni nel settore agricolo, per i contratti di apprendistato ed contratti di lavoro domestico, per i contratti di lavoro della PA e per i contratti di lavoro intermittente.
  • non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Si ribadisce, altresì, che l’esonero contributivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse dedicate – valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’esonero – l’ente di previdenza non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

Una previsione specifica e nuova rispetto alle previsioni della legge n. 190/2014 riguarda il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto.

Stabilisce il disegno di legge che, le assunzioni effettuate a seguito di un cambio appalto nel quale operano le cd. clausole sociali (in virtù delle quali il datore di lavoro che subentra nell’appalto assume i lavoratori in esso già occupati dall’appaltatore uscente), ancorché fatte in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, conservano il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo.

In tal caso, sarà necessario computare il rapporto di lavoro presso l’appaltatore cessante e dunque tenere conto di quanto già goduto con la precedente assunzione.

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