Regime delle nuove cococo dal 1 gennaio 2016. Indicazioni operative

Business associates shaking hands in officeCon la Circolare n. 3 del 1 febbraio u.s., la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le indicazioni operative, al proprio ispettivo, circa le nuove collaborazioni coordinate e continuative, di cui al D. Lgs.n. 81/15, fornendo chiarimenti interpretativi in merito alle “Collaborazioni organizzate dal committente” ed alla procedura di “Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA“.

IL FATTO:

Come ormai noto, l’articolo 2 del decreto Legislativo n. 81/2015, stabilisce che si applichi la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato” a tutti i rapporti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione).

Pertanto, ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione aziendale, rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente/datore di lavoro, ove le prestazioni del collaboratore risultino continuative ed esclusivamente personali, si considerano realizzate tutte le condizioni di legge per ritenere quel rapporto di lavoro subordinato.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

Con l’entrata in vigore del nuovo regime previsto per le collaborazioni coordinate e continuative, l’interesse degli operatori si è prevedibilmente focalizzato sulle modalità gestionali ed operative delle suddette tipologie contrattuali.

Le indicazioni che il Minlavoro fornisce ai propri organi di vigilanza sono certamente utili, anche ai datori di lavoro, per evitare comportamenti che siano violativi della norma appena esaminata.

Secondo il Ministero, innanzitutto, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica tutte le volte in cui le succitate condizioni (prestazioni personali e continuative) ricorrano congiuntamente.

La Circolare ne spiega anche il significato, precisando che per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali“si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti e che prestazioni “continuative“ indicano il ripetersi delle medesime in un determinato arco temporale, al fine di conseguire una reale utilità.

Quindi, solo la contestuale presenza delle suddette due condizioni di effettiva etero-organizzazione, consentirà di applicare la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato“.

La formula del Legislatore, oggettivamente generica, lascia intendere comunque che l’applicazione della disciplina del rapporto subordinato implichi ogni istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi, ecc.), normalmente riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato.

L’applicazione della disposizione comporterà altresì l’irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazione di assunzione e dichiarazione di assunzione) i cui obblighi, del resto, attengono anch’essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

***

La Circolare, indica inoltre anche le procedure da seguire per la c.d. stabilizzazione delle collaborazioni.

A norma dell’art. 54 D. Lgs. n. 81/15, infatti, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di soggetti già collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, o di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, beneficiano di una serie di effetti in ordine all’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali eventualmente connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.

La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, prevede due condizioni:

  1. i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione;
  2. nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

L’adesione alla procedura “comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione“.

Vale a dire che, qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all’accesso ispettivo e quindi all’inizio dell’accertamento, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all’esito dell’ispezione.

Viceversa, qualora l’accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad esempio, sia stata già presentata istanza di conciliazione, ovvero non siano ancora trascorsi 12 mesi dall’assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015, potrà determinare l’estinzione degli eventuali illeciti accertati all’esito dell’ispezione.

Infine, il Ministero del Lavoro evidenzia come tale procedura consenta, altresì, di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilita 2016, attesa l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l’ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi.

La stabilizzazione prevista di cui alla recente riforma del mercato del lavoro, infatti, non è da considerarsi un obbligo legale “preesistente”, ma un procedimento volontario.

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