The new “for profit” amateur sport clubs.

The Italian Budget for 2018 has introduced several provisions with the purpose of encouraging the process of modernization of the amateur sports sector. Inter alia, the opportunity to establish “for profit” the amateur sport clubs is certainly one of the most relevant innovations.

IL FATTO:

L’art. 1, comma 353 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2017 (“Legge di Bilancio 2018”) riconosce la possibilità – a far data dal 1 gennaio 2018 – che “le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile”.

A tal fine è prevista l’obbligatorietà di una serie di prescrizioni nello Statuto sociale delle SSDL che dovrà, pertanto, contenere, a pena di nullità:

  1. nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”;
  2. nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
  3. il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
  4. l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico», in possesso di diploma ISEF o laurea magistrale in scienze motorie.

Con l’introduzione di questa nuova figura societaria, viene superato quindi il divieto di distribuzione degli utili, nonché il requisito della mancanza dello scopo di lucro, previsti dall’art. 90, comma 18, della l. n. 289/2002 per le associazioni e società sportive dilettantistiche, e viene introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento la possibilità di fare impresa nel settore sportivo dilettantistico.

Oltre alla possibilità di distribuire dividendi, le SSDL beneficeranno inoltre di importanti agevolazioni fiscali:

  • alle SSDL che avranno ottenuto il riconoscimento da parte del CONI mediante l’iscrizione nell’apposito Registro, si applicherà un abbattimento del 50 per cento dell’imponibile ai fini IRES, che passerà quindi dal 24% al 12% (l’agevolazione si applicherà nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE 1407/2013 del 18/12/2013 relativo agli aiuti de minimis);
  • riduzione dell’IVA al 10%.

La prima distribuzione dei dividendi potrà essere deliberata dalla società sportiva dilettantistica lucrativa nel 2019 e riguarderà gli utili conseguiti nel primo esercizio sociale, a far data dalla costituzione che potrà avvenire dal 1° gennaio 2018.

Inoltre, le SSDL potranno beneficiare dei nuovi criteri previsti nella Legge di Bilancio 2018 in materia di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni.

I dividendi potranno essere tassati attraverso una ritenuta a titolo di imposta del 26% sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate (sarà quindi indifferente detenere una partecipazione del 10% o del 90%), ed è prevista uniformità di trattamento anche per quanto riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni. Infatti, anche in questo caso, a partire dal 1 gennaio 2019, i plusvalori ottenuti dalla cessione di ogni tipo di partecipazione – qualificata e non qualificata – sconteranno un’imposta sostitutiva unica del 26% (attualmente i plusvalori derivanti dalla cessione di partecipazioni scontano, rispettivamente, un’imposta sostitutiva del 58,14 per cento per la cessione di partecipazioni qualificate e del 26 per cento per la cessione di partecipazioni non qualificate).

Non da ultimo è opportuno ricordare che  tutti coloro che prestano la propria attività di lavoro in favore delle SSDL dovranno essere iscritti all’Inps: per la prima volta nel nostro ordinamento, anche i lavoratori dello sport dilettantistico godranno quindi di una vera e propria tutela previdenziale.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE: 

Tale riforma, in linea con la crescita economica che il settore sportivo ha registrato negli ultimi anni, inverte totalmente il modo di intendere l’attività sportiva dilettantistica, da sempre caratterizzata dall’assenza del fine di lucro.

Questa riforma offre a chiunque abbia intenzione di investire nel dilettantismo sportivo la possibilità di farlo con una veste giuridica nuova, che si aggiunge a quelle esistenti e che permette per la prima volta nel nostro ordinamento di fare impresa in questo settore beneficiando, al contempo, di un regime di tassazione favorevole.

Il Dipartimento di Diritto Sportivo dello Studio Legale Tonucci & Partners resta a completa disposizione per ulteriori informazioni.

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