Lavoratore lento nella esecuzione del lavoro. Per i giudici della Cassazione è legittimo il licenziamento.

La Corte di Cassazione ha confermato il licenziamento per “voluta negligenza e lentezza nell’esecuzione del lavoro” di un operaio, già destinatario di altri precedenti provvedimenti disciplinari di sospensione, che per l’azienda datrice di lavoro aveva impiegato un tempo eccessivo per una lavorazione affermando, con l’occasione, anche la legittimità dell’installazione di telecamere di controllo per esigenze organizzative e produttive che rilevino i tempi di lavoro dei dipendenti.

I FATTI: 

La vicenda sulla quale la Cassazione ha avuto modo di esprimersi riguarda il licenziamento di un dipendente di un’azienda operativa nel settore delle energie alternative che avrebbe impiegato più di tre ore e mezza di tempo per eseguire una lavorazione che, secondo la stessa azienda, “un operaio con esperienza analoga avrebbe eseguito in poco più di mezz’ora“.

La decisione della società era stata valutata legittima dai Giudici del Tribunale prima e della Corte d’Appello poi, fino ad ottenere il vaglio anche della Suprema Corte che, nel confermare il licenziamento, ha respinto l’ipotesi di un controllo eccessivo da parte della azienda sul dipendente. In particolare, i Giudici hanno affermato la legittimità dell’azienda a installare impianti ed apparecchiature di controllo poste per esigenze organizzative e produttive o a tutela del patrimonio aziendale.

Per giustificare la sanzione disciplinare in questione l’azienda aveva, inoltre, fatto riferimento a tre precedenti sanzioni disciplinari di sospensione applicate al dipendente a riprova della sua recidiva negligenza. A tal proposito la Corte, ritenendo legittimi i provvedimenti, ha condiviso le ragioni dell’azienda che ha dato rilevanza a tale comportamento negligente recidivo.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

Per i giudici della Suprema Corte anche la lentezza sul lavoro, laddove ingiustificata, è indice di negligenza volontaria del lavoratore la quale, se manifestata in maniera continua, diviene sanzionabile con la cessazione del rapporto lavorativo. Con ciò stabilendo che esiste un minimo di produttività sotto il quale il lavoro non è più tale. In questi casi, il datore di lavoro può licenziare.

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