Il c.d. “part time agevolato” in uscita

close up view of  contract  form on the desk in the officeIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato il DM 13 aprile 2016, con il quale fornisce chiarimenti in merito alla possibilità, da parte del lavoratore, di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time in prossimità dell’età pensionabile, così come previsto dal comma 284, dell’articolo 1, della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016).

IL FATTO:

Il nuovo meccanismo è destinato ai lavoratori del settore privato, con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno, che possiedono il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018.

Pertanto, i lavoratori dipendenti del settore privato, che:

– hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;

– maturano entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia;

– hanno maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia,

possono, d’accordo con il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40 ed il 60%, con corresponsione mensile, da parte datoriale, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con riconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.

Ai fini dell’accesso al beneficio, il lavoratore ed il datore di lavoro devono stipulare, previa certificazione Inps del possesso dei requisiti da parte del lavoratore, un contratto di riduzione dell’orario di lavoro, denominato appunto “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato” di durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, nel quale è indicata la misura di riduzione.

Questo beneficio cessa al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo.

La somma erogata dall’azienda è omnicomprensiva e non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente, né è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, nemmeno all’assicurazione Inail.

Una volta stipulato il contratto di lavoro a tempo parziale, l’azienda deve trasmettere detto contratto alla Direzione del Lavoro competente per territorio, per il rilascio dell’autorizzazione all’accesso al beneficio.

L’azienda, una volta acquisito il provvedimento autorizzatorio, ovvero trascorsi inutilmente 5 giorni lavorativi, trasmette un’istanza telematica all’Inps, contenente il dato identificativo della certificazione al diritto, nonché le informazioni relative al contratto di lavoro e le informazioni necessarie ad operare la stima dell’onere del beneficio.

Entro 5 giorni lavorativi, decorrenti dalla ricezione dell’istanza telematica, l’Inps comunica l’accoglimento o il rigetto della domanda.

L’accoglimento dell’istanza presuppone la sussistenza dei requisiti del lavoratore e la disponibilità, per ciascuna delle annualità in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato, delle risorse finanziarie.

Qualora dal monitroraggio delle domande di accesso, risulti superato il limite massimo delle risorse assegnate, l’Inps respingerà la domanda.

Al termine del rapporto, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Inps ed alla Direzione territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Pur non inserendo ancora una flessibilità pensionistica, vale a dire la possibilità di accedere alla pensione in anticipo rispetto alla riforma Fornero, questo provvedimento ha certamente il pregio di alleggerire il costo del lavoro per le aziende (particolarmente alto per i lavoratori anziani) incentivando i lavoratori prossimi alla pensione a ridurre le ore passate in azienda, il che potrebbe aprire spazi all’assunzione di giovani, seppure non vi è alcun obbligo in tal senso per le aziende.

Il limite maggiore di tutta l’operazione è però di natura economico/finanziaria.

La legge di Stabilità stanzia, infatti, solo 60 milioni di euro per il finanziamento dei contributi figurativi per il 2016, che salgono a 120 milioni nel 2017, per ridursi nuovamente a 60 nel 2018. Questo significa che, se davvero il part time incentivato dovesse avere successo, il governo dovrà necessariamente prevedere un nuovo finanziamento, altrimenti non tutti potrebbero accedervi.

Sono stati già effettuate operazioni statistiche e, calcolando in 6 mila euro i versamenti all’Inps da parte dell’azienda su una retribuzione media (e quindi in 3mila euro i contributi figurativi), 60 milioni basterebbero per incentivare non più di 20 mila lavoratori.

Bisognerà comunque attendere i prossimi mesi per misurare l’effetto della norma.

Un altro limite del provvedimento risiede nel fatto che, in definitiva, il dipendente riceverà uno stipendio di circa il 65% della propria retribuzione, pur lavorando la metà del tempo, questa opportunità potrebbe interessare solo i lavoratori con le retribuzioni alte, né va trascurato che – ad oggi – dal part time agevolato restano esclusi i dipendenti pubblici e rischiano anche le donne, per effetto del diverso requisito anagrafico previsto in questi anni e dell’equiparazione nel 2018 dell’età tra maschi e femmine. Le donne nate nel 1951, che raggiungerebbero i 66 anni e 7 mesi entro il 2018, sono già in pensione dal 2012. Quelle nate nel 1952, accedono alla pensione quest’anno con 64 anni, mentre quelle del 1953 raggiungeranno i requisiti fuori tempo massimo.

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