For the purpose of extending the bankruptcy to the so called “silent partner”, for which is not provided any time limit, the affectio societatis of the person apparently unrelated to the capital structure must be assessed on the basis of circumstantial evidence which shows a continuous and systematic support to the business activity.
This is what the Court of Padua ruled with the decree filed on 12th February 2018.
IL FATTO:
La vicenda sulla quale il Tribunale di Padova si è pronunciato nasce dal ricorso proposto dal curatore fallimentare di una società in nome collettivo, al fine di ottenere la dichiarazione di fallimento, in estensione, di un soggetto considerato “socio occulto” (ossia colui che, pur non facendo formalmente parte della compagine societaria, fornisce un contributo causale al raggiungimento dello scopo sociale).
Questi, dal canto suo, si difendeva eccependo l’inammissibilità della domanda attorea, essendo ormai decorso il termine annuale previsto dall’art. 10 l. fall., ai sensi del quale “gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si e’ manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo“, nonché dall’art. 147 l. fall., secondo cui “il fallimento dei soci di cui al comma primo (n.d.s. illimitatamente responsabili) non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata“.
Il curatore ricorrente, a sua volta, sosteneva l’inapplicabilità, al caso di specie, delle suddette disposizioni.
Il Tribunale adito, innanzitutto, ha ricondotto la fattispecie concreta nell’ipotesi di cui all’art. 147, co. 4 l. fall., ai sensi del quale, “se dopo il fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi“. Inquadrata la fattispecie, quindi, i giudici padovani hanno osservato che tale disposizione non prevede alcun limite temporale all’estensione del fallimento. Il termine annuale di cui sopra, infatti, come sancito costantemente dalla Corte di Cassazione, è volto a bilanciare il principio dell’affidamento dei terzi tutelato dall’iscrizione del registro delle imprese e quello della certezza delle situazioni giuridiche e della tutela dell’imprenditore. Ebbene, tale limite temporale certamente non può trovare applicazione con riferimento al socio occulto, il quale, per sua scelta, non è iscritto nel registro delle imprese e, dunque, non può giovare del termine annuale.
Per quanto concerne il merito della controversia, invece, i giudici padovani hanno escluso che il ricorrente potesse essere considerato socio occulto. A tal riguardo, infatti, il Tribunale di Padova ha innanzitutto chiarito che la sussistenza della cd. affectio societatis deve essere dedotta da elementi indiziari che, nel caso di legami di parentela tra il sospetto socio occulto e gli effettivi soci (come nel caso di specie), devono essere valutati con particolare rigore. Ciò, al fine di “superare il fatto che essi possano trovare giustificazione nella diversa affectio familiaris“.
Peraltro, oltre a quanto sopra, il Tribunale ha sancito che “per poter qualificare l’apporto del socio come un’opera di sostegno dell’attività di impresa qualificabile come collaborazione nel raggiungimento degli scopi sociali, deve essere riscontrato il criterio della continuità, notevole entità dei finanziamenti e sistematicità, potendo quest’ultima non necessariamente implicare il concetto di frequenza temporale, ma dovendosi comunque concretizzare nella presenza qualitativa nei momenti fondamentali della vita della società“.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
Con il provvedimento in esame, il Tribunale di Padova interviene a fare chiarezza sul delicato tema dell’individuazione del socio occulto e della fallibilità dello stesso.
Ebbene, i giudici veneti, chiarito che l’estensione del fallimento al socio occulto non è soggetta ad alcun limite temporale, hanno individuato nella sistematicità, nella notevole entità dei finanziamenti e nella continuità i criteri alla luce dei quali vagliare gli apporti all’attività d’impresa, ai fini della valutazione della sussistenza dell’affectio societatis.
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