European directive on combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment.

On May 10 2019, Directive 2019/713 concerning the fight against fraud and counterfeiting of non-cash means of payment was published by the European Union (OJ) Official Journal replacing, thus, the Council Framework Decision 2001/413/JHA

IL FATTO:

La Direttiva persegue l’obiettivo di uniformare le misure di prevenzione, individuazione e perseguimento, da parte di tutti gli Stati membri, delle fattispecie di reato collegate alle frodi e alle falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti (ad es., utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento diversi dai contanti; reati connessi all’utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento immateriali diversi dai contanti; frode connessa ai sistemi di informazione; ecc). Tali illeciti notoriamente rappresentano, infatti, strumenti di foraggiamento della criminalità organizzata e, conseguentemente, un ostacolo al mercato unico digitale.

In particolare, le misure su cui si concentra l’attenzione del Legislatore Europeo, e che dovranno essere disciplinate ed implementate a livello nazionale, sono le seguenti:

  • scambio di informazioni tra gli Stati membri e le Autorità comunitarie, anche mediante la predisposizione di un “punto di contatto nazionale”;
  • predisposizione di canali di comunicazione dedicati per le Autorità, nazionali ed europee, competenti;
  • promozione delle attività di assistenza e sostegno in favore delle vittime dei reati;
  • progettazione di attività di prevenzione incentrate su informazione, sensibilizzazione, ricerca;
  • promozione di iniziative di monitoraggio e campionamento statistico.

Con riferimento alla disciplina italiana, l’impatto maggiore della Direttiva potrà riguardare la responsabilità delle persone giuridiche prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.

L’art. 10 della Direttiva, rubricato “Responsabilità delle persone giuridiche”, prevede infatti che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati sopra indicati, se commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica o, ancora, che rivesta una posizione preminente in seno alla persona giuridica.

Il legislatore europeo specifica inoltre che l’ente potrà essere ritenuto responsabile anche qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di uno dei soggetti ad esso riconducibile abbia reso possibile la commissione del reato da parte di una persona sottoposta alla sua autorità.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, sono previste tanto sanzioni pecuniarie quanto interdittive, quali l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico, l’esclusione temporanea dall’accesso ai finanziamenti pubblici (comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni), l’interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale; l’assoggettamento a sorveglianza giudiziale , provvedimenti giudiziari di scioglimento, la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per la commissione della condotta illecita.

Il recepimento della Direttiva 2019/713  – a cui gli Stati membri dovranno provvedere entro il 31 maggio 2022 – comporterà ragionevolmente un ampliamento dell’elenco dei reati-presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, ad esempio mediante il richiamo alla fattispecie di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, attualmente sanzionata dall’art. 493-ter del codice penale.

PERCHÈ È IMPORTANTE:

A seguito del recepimento della Direttiva 2019/73 a livello nazionale, che dovrà avvenire entro il 31 maggio 2022, potrà essere necessario procedere all’aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 nonché dei protocolli ad esso connessi (ad es., procedure interne, formazione del personale, ecc.).

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