Section 2368, par. 3 of the Civil Code, which sets the rules about the shareholdersā meeting and about the validity of the resolutions passed in joint-stock companies can not be applied by analogy to limited liability company.
This is what the Court of Milan ruled by the decision n. 11289 filed on 10th November 2017.
IL FATTO:
La vicenda sulla quale si ĆØ pronunciato il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, nasce dallāimpugnativa proposta dallāamministratore di una societĆ a responsabilitĆ limitata, nonchĆ© titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale della medesima, avverso la delibera assembleare con la quale veniva approvata unāazione sociale di responsabilitĆ nei suoi confronti.
La deliberazione, in particolare, era stata assunta con il solo voto dellāaltro socio, titolare de rimanente 50% del capitale, essendosi lāattore astenuto considerata la propria palese posizione di conflitto di interessi. Lāamministratore, dunque, formulava una domanda di accertamento avente ad oggetto lāinesistenza ed invaliditĆ della deliberazione assembleare, sul presupposto del mancato raggiungimento del quorum deliberativo, pari alla maggioranza assoluta del capitale sociale, richiesto espressamente dallo statuto sociale.
Si costituiva, quindi, in giudizio la societĆ , la quale chiedeva lāintegrale rigetto delle domande attoree. La convenuta, infatti, sostenendo lāapplicabilitĆ dellāart. 2368, co. 3, c.c. alla fattispecie, riteneva che, invero, fosse stato raggiunto il quorum deliberativo espressamente previsto dallo statuto e, pertanto, la delibera fosse da ritenersi pienamente valida ed efficace.
La disposizione di cui allāart. 2368 c.c., che disciplina la costituzione dellāassemblea e la validitĆ delle deliberazioni assunte dalla medesima nelle societĆ per azioni, infatti, al terzo comma sancisce che le azioni āper le quali non ĆØ stato esercitato il diritto di voto a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza della quota di capitale richiesta per lāapprovazione della deliberazioneā.
Allāesito del giudizio di primo grado, il Tribunale lombardo, pur nella consapevolezza di diverse posizioni interpretative, ha ritenuto di non accogliere la tesi proposta dalla societĆ secondo cui la predetta norma troverebbe applicazione in via analogica anche con riferimento allāattivitĆ deliberativa delle s.r.l.
I giudici milanesi, infatti, hanno innanzitutto rilevato come, riconosciuta con la riforma del 2003 la piena autonomia dei due modelli societari in questione, lāapplicabilitĆ in via analogica della disciplina delle s.p.a. alle s.r.l deve essere ritenuta ammissibile solamente laddove venga verificata la sussistenza di un effettivo vuoto normativo nonchĆ© la comunanza dei principi di regolazione della materia, in relazione alla disciplina di interesse.
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha stabilito che la disciplina assembleare prevista per i due modelli societari ĆØ caratterizzata da unāimpostazione completamente differente.
Infatti, mentre per le s.p.a. il legislatore ha dettato una ādisciplina analitica di carattere imperativo che riconosce solo specifiche ipotesi di possibile deroga statutariaā, con riferimento alle s.r.l., le norme di rilievo ārisultano costruite su un generale rinvio alla autonomia statutaria [..] e la formulazione invece di limitate disposizioni regolamentari relative a fattispecie specifiche, peraltro generalmente dettate in via meramente surrogatoria rispetto ad un eventuale silenzio dellāatto costitutivoā.
Peraltro, come correttamente individuato dal giudice adito, le norme relative allāattivitĆ assembleare nelle societĆ a responsabilitĆ limitata non fanno alcun rinvio alla disciplina delle s.p.a., e, dunque, si pongono come disciplina formalmente autonoma.
Infine, e ciò appare di notevole rilevanza, la ratio alla base delle due discipline risulta assolutamente non compatibile. Infatti, mentre la disciplina delle societĆ per azioni ĆØ chiaramente volta a garantire la funzionalitĆ dellāente e tutelare lāinteresse dei terzi, le norme circa il conflitto di interesse relative alle s.r.l. riguardano esclusivamente i rapporti tra i soci e non, invece, interessi Ā sovraordinati di soggetti estranei alla societĆ .
Alla luce di tali considerazioni sancita lāinapplicabilitĆ dellāart. 2368, co. 3, c.c. al caso di specie, il Tribunale di Milano ha annullato la delibera assembleare impugnata, in quanto adottata senza il quorum deliberativo pattiziamente previsto dai soci.
PERCHĆ Ć IMPORTANTE:
La sentenza in esame appare particolarmente interessante poichĆ©, con la stessa, il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in Materia dāImpresa, si ĆØ pronunciato sul delicato tema dellāapplicabilitĆ , in via analogica, alle societĆ a responsabilitĆ limitata, della disciplina dettata in materia di s.p.a..
Nella fattispecie, in particolare, i giudici milanesi hanno escluso che la norma prevista dallāart. 2368, co. 3 c.c., che disciplina il conflitto di interessi nelle s.p.a., possa trovare applicazione con riferimento alle societĆ a responsabilitĆ limitata, in quanto non ĆØ ravvisabile una ratio comune sottesa alla diversa disciplina delle due forme societarie.