Loss of profit caused by an unlawful act, and the potential increase that the same would have achieved, does not require documentary evidence, since such proof can be given by the means already permitted by laws.
Con l’ordinanza del 6 giugno 2020, n. 10750, la Corte di Cassazione si è occupata di una vicenda giudiziaria legata al trasporto pubblico e a questioni di concorrenza indebita.
In particolare, una società di viaggi e turismo citava in giudizio la Gestione Regionale Pubblici Servizi di Trasporto per sentirla condannare al risarcimento dei danni per l’illecito esercizio del servizio pubblico di linea.
Il Tribunale adito, in primo grado, accertata la responsabilità dei soggetti citati in giudizio, li condannava in via generica al risarcimento dei danni. Successivamente la Corte territoriale riteneva, invece, di rigettare la domanda risarcitoria per difetto di prova sul quantum, ritenendo, per un verso, inidonei i dati assunti nell’acquisita CTU nel liquidarlo, per l’assenza di documentazione contabile della stessa parte danneggiata, che aveva prodotto documentazione riferibile all’avversaria.
Contro tale pronunciamento, da ultimo, l’attrice ricorreva in Cassazione.
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha accolto i punti di doglianza della ricorrente, riaffermando il principio per cui ogni diminuzione o mancato accrescimento che il patrimonio di un danneggiato ha subito in conseguenza del fatto illecito non necessita di una prova documentale dell’attività del danneggiato, ma può essere provato con tutti i mezzi ammessi nel nostro ordinamento.
In tale prospettiva è stato affermato che, quando, come nella specie, si tratti di danni consistenti nel mancato sorgere di una situazione di vantaggio, gli stessi devono essere risarciti non solo in caso di assoluta certezza, ma anche quando sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, sussista la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), il creditore avrebbe conseguito se l’illecito non fosse stato commesso; e possono, perciò venir esclusi soltanto per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte.
L’orientamento espresso dall’ordinanza in esame appare assai condivisibile, atteso che, come noto, la rigorosa determinazione ex post degli svantaggi economici causati a seguito dell’illecito si presenta come un’operazione estremamente difficoltosa.
Di norma, al giudice è attribuita la facoltà di scegliere fra i vari mezzi di prova ed i criteri stabiliti dalla legge quelli ritenuti più idonei a consentire la ricostruzione e la estimazione di quanto il creditore avrebbe conseguito per normale successione di eventi, in base ad una ragionevole e fondata attendibilità, qualora l’illecito non si fosse verificato.