Jobs Act. Abrogato dal D.lgs. n . 81/2015 il contratto di lavoro a progetto.
IL FATTO:
L’art. 52 del D. Lgs. n. 81/2015 sancisce il superamento del contratto a progetto, per cui ” 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 409 del codice di procedura civile”.
In altri termini, con effetto dal 25 giugno scorso (data di entrata in vigore del decreto), la disciplina del contratto di collaborazione a progetto è stata abrogata e rimarrà in vigore solo per regolamentare le cd cocopro instaurate prima del 25 giugno 2015 e sino al 31 dicembre p.v.
A norma dell’art. 54 del medesimo D. Lgs., inoltre, “Al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che: a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione; b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. 2. L’assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.
PERCHE’ E’ IMPORTANTE:
Il Legislatore, dunque, nell’introdurre una disciplina finalizzata comunque alla stabilizzazione dell’occupazione ed al corretto utilizzo dei rapporti di lavoro autonomo ha inserito nell’ordinamento uno strumento conciliativo che ha l’effetto di estinguere gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali relativi all’errata qualificazione del rapporto di lavoro intercorso (salvo quelli accertati precedentemente l’assunzione.
Questo effetto estintivo si ottiene mediante la sottoscrizione di un verbale di conciliazione, in sede protetta o dinanzi al Giudice del lavoro, avente ad oggetto da un lato la rinuncia del lavoratore a qualsivoglia pretesa riqualificatoria del pregresso rapporto intercorso e dall’altro l’assunzione dell’obbligazione datoriale di non recedere dal nuovo contratto di lavoro per i 12 mesi successivi alla stipula del medesimo (salvo i casi di giusta causa o giustificato motivo soggettivo).
Alla luce di una lettura sistematica dell’attuale quadro normativo, il datore di lavoro che sia parte di un cocopro erroneamente qualificato o non rigorosamente gestito nella sua effettiva esecuzione, si trova dinanzi a queste alternative, assistite dall’esonero contributivo di cui alla legge di stabilità del 2015 oggi riproposto nel disegno di legge di stabilità per l’anno 2016:
La scelta tra le opzioni qui descritte discende chiaramente dall’analisi del concreto atteggiarsi del rapporto di collaborazione in essere, valutando approfonditamente le effettive modalità di svolgimento ed esecuzione della prestazione oggetto del cocopro.
Non da ultimo, potrebbe incidere sulla scelta la previsione – contenuta nel disegno di legge di stabilità per il 2016, attualmente in commissione al Senato – di solo un “mini sgravio” contributivo.
Il disegno di legge prevede, infatti, per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1 gennaio 2016, un esonero contributivo (non più totale ma parziale) ridotto a 24 mesi, rispetto ai 36 previsti dalla legge di stabilità per il 2015, per un ammontare pari a meno della metà del beneficio annuo riconosciuto per gli assunti nel 2015.
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