During the session of July 1st 2019, the Italian Council of Ministers approved – as first scrutiny – the Legislative Decree concerning amendment and additions to the Legislative Decrees No. 90 and No. 92 of 2017, implementing the 4TH Anti money Laundering Directive 2015/849/EU as well as the 5th Anti Money Laundering Directive 2018/843/EU.
IL FATTO:
Proprio l’attuazione di tale ultima direttiva comporterà l’inserimento, all’interno del D.lgs. n. 231/2007, di importanti novità tra cui l’ampliamento della platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva e la relazione annuale che gli organismi di autoregolamentazione devono predisporre.
Il decreto attuativo – come si legge nel comunicato stampa n. 64 del 1° luglio – in particolare:
– specifica le categorie di soggetti tenute all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, includendo altresì le succursali insediate in Italia degli intermediari assicurativi ossia quelle di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
– individua misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in tali Paesi;
– introduce una serie di strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi (per es. diniego all’autorizzazione all’attività per intermediari bancari o finanziari esteri);
– consente alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria;
– stabilisce, nel rispetto del divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi;
– apporta modifiche alle sanzioni e alle relative procedure di irrogazione per violazione delle norme dei due decreti modificati.
Ancora, viene modificato l’art. 12 del D.lgs. n.231/2007, ora rubricato “Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali”, in cui è previsto che per le finalità del decreto, le autorità collaborano tra loro scambiando informazioni, anche in deroga all’obbligo del segreto d’ufficio e che inoltre l’autorità giudiziaria interessata può richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e, per quanto attiene alla criminalità organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia, i risultati degli approfondimenti investigativi svolti sulle segnalazioni di operazioni sospette.
PERCHÈ È IMPORTANTE:
Sarà importante monitorare l’approvazione definitiva e la conseguente entrata in vigore – specie in considerazione del termine per il recepimento della V Direttiva antiriciclaggio, fissato per il 10.01.2020 – del decreto in parola, in seguito alla quale gli adempimenti ai sensi del D.lgs. 231/2007 e in particolare quelli legati agli obblighi di adeguata verifica potrebbero complessivamente mutare, appesantendosi.
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