Controlli a distanza: pronta la nuova disciplina

Closeup of businessman hands typing on laptop computerJobs Act. Approvata la riforma dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori sui controlli a distanza .  Disciplina totalmente nuova per gli strumenti di lavoro e per  registrare accessi e presenze.

IL FATTO:

L’articolo 23 dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, approvato l’11 giugno scorso e non ancora in vigore al momento in cui si scrive, modifica interamente l’art. 4 dello Statuto dei  Lavoratori sui controlli a distanza. Si introduce una nuova disciplina sugli impianti audiovisivi e su tutti quegli strumenti che, anche in via preterintenzionale, possono controllare l’attività del lavoratore.

Nella nuova normativa sono difatti esclusi dal controllo sindacale o amministrativo gli strumenti di lavoro e quelli per il controllo di accessi e presenze.

Secondo il nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori, gli impianti audiovisivi e gli strumenti di controllo a distanza sono possibili solo in presenza di:

–              esigenze organizzative e produttive;

–              sicurezza del lavoro;

–              tutela del patrimonio aziendale.

L’installazione di tali strumenti, giustificate dalle predette esigenze, è possibile solo previo accordo con le RSU o, in mancanza, con le RSA.

Per  le realtà produttive dislocate su più territori si possono ora stipulare accordi ad hoc con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In mancanza di accordo, gli impianti o gli strumenti di controllo possono essere installati previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Legislatore tende quindi a cristallizzare, anche con l’espresso riferimento al patrimonio aziendale, istanze e necessità già consolidate in giurisprudenza per l’installazione di impianti audiovisivi e di controllo.

Non solo: lo stesso Legislatore, con particolare riferimento alle imprese dislocate in più unità produttive, offre la possibilità di un percorso sindacale ed amministrativo diverso da quello troppo rigido, attualmente previsto. L’attuale art. 4, in attesa dell’entrata in vigore della riforma, prevede infatti che il consenso all’installazione degli impianti o degli strumenti di controllo possa essere dato solo dalle rappresentanze del luogo di lavoro interessato da tale installazione o dalla DTL territorialmente competente.

La vera novità è, tuttavia, contenuta nel secondo comma dell’art. 4 dello Statuto, che esclude ora dal novero della sua disciplina generale gli strumenti utili per la prestazione lavorativa (ad es. telefono, computer, etc.) e quelli per registrare l’accesso o le presenze del lavoratore (ad es. badge). I controlli su tali strumenti possono essere legittimamente effettuati senza esperire alcuna procedura autorizzatoria.

Poiché l’esclusione dai controlli sindacali o amministrativi di tali strumenti ha generato polemiche (sebbene la norma non sia ancora entrata in vigore), il Ministero del Lavoro si è affrettato a precisate che qualora il datore di lavoro apporti a detti strumenti modifiche finalizzate al controllo del lavoratore (ad esempio, aggiunta di appositi software di localizzazione o filtraggio), “si fuoriesce dall’ambito della disposizione: in tal caso, infatti, da strumento che “serve” al lavoratore per rendere la prestazione il pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al datore per controllarne la prestazione” (Ministero del Lavoro, nota del 18 giugno 2015).

È importante sottolineare che in ogni caso l’utilizzo degli strumenti, cosi come il trattamento dei relativi dati, dovrà essere conforme ai principi di liceità, necessità, proporzionalità, oltre che avvenire previa informativa e con il consenso del lavoratore,  e nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

Il Legislatore ha il merito di avere preso atto della distinzione radicale tra mere apparecchiature di controllo, ammesse solo per esigenze organizzative/di tutela aziendale previa autorizzazione sindacale o amministrativa, e strumenti di lavoro, sottratti in toto alla disciplina generale (presupposti e regime autorizzatorio).

La distinzione tra le due tipologie, cosi come formulata nello Schema di decreto e come dimostra la nota del Ministero, non è sempre immediatamente evincibile per verificare la soggezione o meno alle procedure di controllo previste dallo stesso art. 4.

Adesso bisogna attendere l’entrata in vigore e la concreta applicazione della riforma dell’art. 4, che ha il pregio di introdurre una disciplina più flessibile e  soprattutto più attuale, il cui tema centrale ruota attorno alla destinazione degli strumenti, di controllo ovvero di lavoro.

Resta ferma la necessità di attuare i controlli nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 196/2003) e relativi provvedimenti attuativi, pena l’inutilizzabilità, anche a fini disciplinari, dei dati raccolti.

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