Ai fini dell’individuazione del Giudice competente, in caso di presunta diffamazione a mezzo internet, è irrilevante il luogo in cui si è avuta notizia dell’asserita violazione dei propri diritti soggettivi. Secondo il criterio del forum commissi delicti di cui all’art. 20 c.p.c. è, invece, competente il Tribunale nel cui ambito territoriale si trovava il domicilio del soggetto offeso nel momento in cui è sorta l’obbligazione.
IL FATTO:
Recentemente il nostro Studio ha difeso una società di diritto svizzero, avente sede in Svizzera, attiva nel campo dell’informazione finanziaria attraverso la gestione, in apposito server situato in territorio elvetico, di una banca dati, costituita da articoli apparsi su testate giornalistiche italiane (nazionali e locali) inerenti reati di natura patrimoniale (principalmente in materia fiscale e di riciclaggio) e destinata ad Autorità di controllo nazionali, istituti bancari e finanziari, società fiduciarie, multinazionali, aventi sede anche nel territorio italiano.
Tale società, che non è attiva in Italia, né è presente sul territorio italiano tramite filiali/succursali, è stata convenuta in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., innanzi il Tribunale di Bolzano. Il soggetto ricorrente accusava la società di diffamazione a mezzo internet, ritenendo ingiustificata la presenza del proprio nominativo nella banca dati e, ritenendo competente il Giudice di Bolzano in quanto a Bolzano avrebbe appreso la notizia della presunta violazione dei propri diritti soggettivi, chiedeva all’Autorità Giudiziaria adita di ordinare alla società l’eliminazione dal data base dei propri dati.
Con Ordinanza del 23.4.2015 il Tribunale di Bolzano si dichiarava incompetente a conoscere della causa de qua, accogliendo l’eccezione di incompetenza territoriale avanzata per conto della società svizzera.
A tal proposito, era stato, infatti, evidenziato che il Tribunale adito non era il giudice del foro della società convenuta ex art. 19 c.p.c. (dal momento che la società non aveva a Bolzano – e, in generale, nel territorio italiano – né la sede legale, né uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda) e non risultava competente nemmeno in virtù di entrambi i criteri alternativi enunciati all’art. 20 c.p.c., in quanto non coincideva né con il luogo in cui era sorta l’obbligazione derivante da fatto illecito (c.d. forum commissi delicti, art. 20, I parte, c.p.c.), né con il luogo in cui l’obbligazione da fatto illecito doveva essere eseguita (c.d. forum destinatae solutionis, art. 20, II parte, c.p.c.).
Con riferimento, infatti, al forum commissi delicti, era stato messo in luce che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “In caso di obbligazione risarcitoria ex art. 2043 e 2059 c.c., conseguente a diffamazione posta in essere via Internet (…), il foro competente ai sensi dell’art. 20 c.p.c. è quello del luogo di verificazione dei lamentati danni in conseguenza dell’evento diffamatorio e quindi coincide con il luogo (…) in cui il soggetto offeso ha il proprio domicilio, in quanto, essendo la sede principale dei propri affari e interessi, è questo il luogo in cui le conseguenze negative dell’illecito diffamatorio si producono in misura più rilevante”, precisando anche che “ciò che conta è esclusivamente il domicilio del soggetto offeso al momento in cui è sorta l’obbligazione, poiché è in quel momento che si è prodotto il danno” (Cass. civ, sez. III, 8.5.2002, n. 6591; nonché, tra le altre, Cass. civ, Sezioni Unite, 13.10.2009, n. 21661; Cass. Ord. n. 18665 del 2005, Cass. Ord. n. 22586 del 2004; Cass. Ord. 6594 del 2002; Cass. Ord. 6591 del 2002, nel caso di lesione del diritto attraverso internet e un newsgroup).
Con riferimento, poi, al criterio del forum destinatae solutionis, era stato sottolineato che territorialmente competente a decidere la causa risultava il giudice del luogo del domicilio o della residenza del danneggiante, essendo l’obbligazione da fatto illecito un debito di valore, il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore (danneggiante) aveva al momento della scadenza, giusta la previsione dell’art. 1182, c. 4, c.c. (quindi, nel caso di specie, la Svizzera; tra le altre, Cass. 2.2.2000 n. 10120; Cass. 1.6.1999, n. 5299).
Il Tribunale di Bolzano, verificata, pertanto, la propria competenza sotto qualunque criterio applicabile, si è dichiarato incompetente, a favore (ex art. 20, I parte, c.p.c., e quindi in base al criterio del forum commissi delicti, unico criterio applicabile) del Giudice del domicilio del soggetto ricorrente.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
In una controversia seguita dal nostro Studio, il Tribunale di Bolzano si è allineato alla giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte, confermando che, in caso di diffamazione a mezzo internet, è territorialmente competente il Giudice del luogo in cui il soggetto offeso aveva il proprio domicilio all’epoca dell’evento diffamatorio, poiché il domicilio, in quanto sede principale degli affari e degli interessi, rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione, essendo il pregiudizio correlato all’ambiente economico e sociale in cui l’offeso medesimo vive e opera.
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