“Decreto Agosto n. 104/2020”: sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020.

Un emendamento introdotto in fase di conversione del D.L. n. 104/2020 (“decreto Agosto”) ha previsto la possibilità per le imprese che redigono i bilanci secondo i principi contabili nazionali di sospendere gli ammortamenti annuali dei beni materiali e immateriali in deroga alle disposizioni dettate dall’art. 2426 n. 2 del Codice civile.

IL FATTO:

Le quote di ammortamento non contabilizzate nel 2020 saranno imputate nel conto economico relativo all’esercizio successivo, allungando così di un anno il piano di ammortamento originario.

È altresì previsto l’obbligo di destinare ad una riserva indisponibile di patrimonio netto una quota degli utili per un ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e di fornire adeguata informativa nella Nota integrativa.

La finalità della disposizione in commento è quella tenere conto del minor utilizzo dei fattori produttivi a lungo ciclo dovuto alla minore intensità dell’attività e al periodo di lockdown che ha interessato molti operatori economici nel 2020.

Sotto il profilo fiscale, in sede di dichiarazioni IRES, saranno deducibili le quote di ammortamento non imputate a Conto economico. La deduzione è ammessa anche ai fini IRAP ancorché la quota di ammortamento non concorra al risultato di bilancio. Trova pertanto applicazione il comma 4, lettera b) dell’articolo 109 del Tuir che consente la deducibilità dei componenti negativi non imputati nel conto economico se previsto da specifiche disposizioni di legge.

Qualora si decida di rinviare gli ammortamenti 2020, si avrà per tale esercizio un doppio binario tra normativa civilistica e fiscale, destinato a protrarsi nei periodi successivi in termini di discrepanza tra valore netto contabile a bilancio e valore fiscalmente riconosciuto.

PERCHÈ È IMPORTANTE:

Tale misura costituisce un’interessante opportunità per le aziende in quanto produce un effetto positivo dal punto di vista finanziario in conseguenza del risparmio in termini di imposte dirette, mentre risulta neutrale ai fini fiscali del bilancio in quanto verranno iscritte delle imposte differite passive.

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