L’emergenza coronavirus ha comportato l’adozione di misure restrittive delle libertà fondamentali tra cui, prima fra tutte, la libertà di circolazione, con conseguente distanziamento sociale: in tale contesto, ferma l’imprescindibile tutela della salute del minore, si pone il problema di conciliare le limitazioni in atto con il mantenimento di una seria e costante relazione tra il genitore separato/divorziato e il figlio collocato prevalentemente presso l’altro genitore.
IL FATTO:
L’emergenza epidemiologica coronavirus, dichiarata di rango pandemico dall’OMS, ha imposto l’adozione di misure di contenimento straordinarie, finalizzate a controllare la diffusione del virus.
A seguito della dichiarazione di emergenza sanitaria effettuata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, il Governo e la Presidenza del Consiglio hanno adottato una serie di provvedimenti volti ad attuare le misure di contenimento raccomandate dall’OMS.
Ripercorrendo brevemente la normativa di interesse ai nostri fini, si ricordano in ordine cronologico:
Tali misure hanno sollevato molteplici dubbi interpretativi in merito alla loro concreta attuazione in ipotesi di separazione o divorzio, risultando sovente incompatibili con la disciplina giudiziale o consensuale dei rapporti genitori/figli.
All’indomani del DPCM 9.3.2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a fronte delle numerose richieste di chiarimento, pubblicava sul proprio sito istituzionale le FAQ (Frequently Asked Questions) sulle misure adottate dal Governo e, in tema di rapporti tra genitori separati/divorziati e figli, chiariva che: “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
In conformità a tale interpretazione, si pronunciava il Tribunale di Milano il quale, con ordinanza adottata in via d’urgenza l’11.3.2020, riteneva che le previsioni di cui ai DPCM 8-9.3.2020 non fossero “preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la “residenza o il domicilio”, sicché alcuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti” e, precisando che “le FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data 10.3.2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio”, disponeva la gestione dei rapporti tra i genitori in ottemperanza al verbale di separazione consensuale omologato che, dunque, veniva ritenuto prevalente rispetto alla norma governativa.
In seguito all’adozione delle ulteriori limitazioni conseguenti al DPCM 22.3.2020, che ha introdotto il generale divieto di spostamento al di fuori del comune, sopprimendo la possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, la questione deve essere però nuovamente affrontata e risolta.
In proposito, tenuto conto:
si dovrà cercare di operare, nel caso concreto, un contemperamento tra le apparentemente opposte esigenze, entrambe di rango costituzionale, di tutela delle relazioni familiari e di salvaguardia della salute del minore.
E’ del 31.3.2020 l’ordinanza con la quale il Tribunale di Bari, alla luce delle più recente e stringente normativa, ha disposto la sospensione delle visite padre-figli “fino a quando non sarà cessata l’emergenza epidemiologica in atto, coincidente con il momento in cui sarà consentito al padre (n.d.r., residente in comune diverso dal genitore collocatario) di potersi muovere liberamente per raggiungere i figli senza pericoli per la loro salute”. In particolare, i giudici pugliesi hanno precisato che il diritto paterno ad incontrare i figli, in presenza della pericolosissima espansione della epidemia in corso, che a quella data non accennava ancora a ridurre la sua aggressività, deve considerarsi recessivo rispetto al primario interesse dei minori a non esporsi al rischio di contagio e ciò sia in ossequio al divieto normativo di spostamento tra comuni, sia in forza dell’assoluta preminenza del diritto alla salute dei minori, che può essere compromesso dai contatti con il genitore che, nella fattispecie, continuava a lavorare in un call center mantenendo elevate frequentazioni con un numero indeterminato di persone, così rendendosi egli stesso possibile veicolo di infezione per i piccoli.
Successivamente, con aggiornamento del 1.4.2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che gli spostamenti per raggiungere i figli minori o per condurli presso di sé sono consentiti anche da un Comune all’altro, privilegiando comunque il tragitto più breve e rispettando tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse, ecc.), oltreché le modalità previste dal giudice o, in assenza, secondo quanto concordato dai genitori.
In tale contesto ove, nel silenzio normativo, è demandata all’interpretazione degli operatori del diritto e alla concreta applicazione dei giudici la soluzione dei casi concreti, è intervenuta la Commissione Famiglia dell’Unione Nazionale Camere Civili, la quale ha formulato alcuni suggerimenti di gestione dei rapporti genitori/figli in relazione all’emergenza Covid-19.
In particolare, secondo le riflessioni dell’UNCC:
Già l’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense, era intervenuta mettendo a punto un vademecum di supporto alle coppie separate o divorziate nella gestione del rapporto con i figli, indicando le seguenti linee guida:
Ad ogni buon conto, considerato l’attuale stato di ‘confusione’ generato dall’eccezionalità della crisi sanitaria e delle conseguenti misure adottate, si ritiene opportuno che, in questa fase emergenziale tutte le parti coinvolte possano affrontare e dirimere ogni questione facendo ricorso al buon senso e mettendo sapientemente da parte egoistici approcci potenzialmente lesivi del minore.
PERCHE’ E’ IMPORTANTE:
Considerata l’attuale incertezza circa la durata della fase emergenziale e la difficoltà di individuare criteri certi che possano regolamentare uniformemente la gestione del rapporto tra genitori separati/divorziati e figli, sembra necessario adattare al caso concreto la normativa di riferimento, garantendo contemperamento e tutela di diritti e interessi costituzionalmente riconosciuti.
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