Coronavirus: handling the relations among children and divorced parents.

Coronavirus emergency implies the adoption of restrictive measures which tackle fundamental rights including, first of all, the freedom to move bringing forth, as a consequence, the social distancing: in this context, not prejudicing the essential child’s health protection, there arises the problem of reconciling the existing actual limitations with the maintenance of a serious and constant relationship among divorced parent and the child entrusted mainly to the other parent.

IL FATTO:

L’emergenza epidemiologica coronavirus, dichiarata di rango pandemico dall’OMS, ha imposto l’adozione di misure di contenimento straordinarie, finalizzate a controllare la diffusione del virus.

A seguito della dichiarazione di emergenza sanitaria effettuata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, il Governo e la Presidenza del Consiglio hanno adottato una serie di provvedimenti volti ad attuare le misure di contenimento raccomandate dall’OMS.

Ripercorrendo brevemente la normativa di interesse ai nostri fini, si ricordano in ordine cronologico:

  • DPCM 8.3.2020 e 9.3.2020 che, in attuazione del D.L. 23.2.2020 n. 6, hanno introdotto ed esteso all’intero territorio nazionale misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo tra l’altro: i) limitazioni di spostamento delle persone fisiche, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, con possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, ii) raccomandazioni ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre di permanenza presso il proprio domicilio, limitando al massimo contatti sociali, iii) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per soggetti sottoposti a quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  • DPCM 22.3.2020 (confermato dall’ordinanza Ministro della Salute/Ministro dell’Interno del 22.3.2020), recante nuove norme per il contenimento del contagio in ambito nazionale, con il quale è stato introdotto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Tali misure hanno sollevato molteplici dubbi interpretativi in merito alla loro concreta attuazione in ipotesi di separazione o divorzio, risultando sovente incompatibili con la disciplina giudiziale o consensuale dei rapporti genitori/figli.

All’indomani del DPCM 9.3.2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a fronte delle numerose richieste di chiarimento, pubblicava sul proprio sito istituzionale le FAQ (Frequently Asked Questions) sulle misure adottate dal Governo e, in tema di rapporti tra genitori separati/divorziati e figli, chiariva che: “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.

In conformità a tale interpretazione, si pronunciava il Tribunale di Milano il quale, con ordinanza adottata in via d’urgenza l’11.3.2020, riteneva che le previsioni di cui ai DPCM 8-9.3.2020 non fossero “preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la “residenza o il domicilio”, sicché alcuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti” e, precisando che “le FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data 10.3.2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio”, disponeva la gestione dei rapporti tra i genitori in ottemperanza al verbale di separazione consensuale omologato che, dunque, veniva ritenuto prevalente rispetto alla norma governativa.

In seguito all’adozione delle ulteriori limitazioni conseguenti al DPCM 22.3.2020, che ha introdotto il generale divieto di spostamento al di fuori del comune, sopprimendo la possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, la questione deve essere però nuovamente affrontata e risolta.

In proposito, tenuto conto:

  • del (comprensibile) silenzio della normativa emergenziale in tema di gestione dei rapporti tra il genitore separato/divorziato e il figlio prevalentemente collocato presso l’altro genitore,
  • della necessità di contemperare il diritto del figlio di mantenere un serio e costante rapporto con entrambe le figure genitoriali con la preminente esigenza di tutela della salute del minore,

si dovrà cercare di operare, nel caso concreto, un contemperamento tra le apparentemente opposte esigenze, entrambe di rango costituzionale, di tutela delle relazioni familiari e di salvaguardia della salute del minore.

E’ del 31.3.2020 l’ordinanza con la quale il Tribunale di Bari, alla luce delle più recente e stringente normativa, ha disposto la sospensione delle visite padre-figli “fino a quando non sarà cessata l’emergenza epidemiologica in atto, coincidente con il momento in cui sarà consentito al padre (n.d.r., residente in comune diverso dal genitore collocatario) di potersi muovere liberamente per raggiungere i figli senza pericoli per la loro salute”. In particolare, i giudici pugliesi hanno precisato che il diritto paterno ad incontrare i figli, in presenza della pericolosissima espansione della epidemia in corso, che a quella data non accennava ancora a ridurre la sua aggressività, deve considerarsi recessivo rispetto al primario interesse dei minori a non esporsi al rischio di contagio e ciò sia in ossequio al divieto normativo di spostamento tra comuni, sia in forza dell’assoluta preminenza del diritto alla salute dei minori, che può essere compromesso dai contatti con il genitore che, nella fattispecie, continuava a lavorare in un call center mantenendo elevate frequentazioni con un numero indeterminato di persone, così rendendosi egli stesso possibile veicolo di infezione per i piccoli.

Successivamente, con aggiornamento del 1.4.2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che gli spostamenti per raggiungere i figli minori o per condurli presso di sé sono consentiti anche da un Comune all’altro, privilegiando comunque il tragitto più breve e rispettando tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse, ecc.), oltreché le modalità previste dal giudice o, in assenza, secondo quanto concordato dai genitori.

In tale contesto ove, nel silenzio normativo, è demandata all’interpretazione degli operatori del diritto e alla concreta applicazione dei giudici la soluzione dei casi concreti, è intervenuta la Commissione Famiglia dell’Unione Nazionale Camere Civili, la quale ha formulato alcuni suggerimenti di gestione dei rapporti genitori/figli in relazione all’emergenza Covid-19.

In particolare, secondo le riflessioni dell’UNCC:

  1. in caso di alternanza di frequentazione “in presenza di un provvedimento del giudice”, dovrà essere perlopiù rispettato il provvedimento che regola i rapporti, ma – in caso di eccessivo frazionamento – si suggerisce l’accorpamento dei tempi, così da evitare più frequenti cambiamenti di residenza con conseguente maggiore esposizione al contagio, garantendo comunque il rispetto dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori;
  2. in caso di alternanza di frequentazione “in assenza di un provvedimento del giudice”, non essendo stata formulata alcuna disposizione in relazione ai tempi di permanenza, si ritiene più agevole il raggiungimento di un accordo, ferma la paritetica attribuzione della responsabilità genitoriale a prescindere dalla effettiva convivenza;
  3. in ogni caso, le modalità di frequentazione dei genitori con i figli dovranno ispirarsi al criterio del buon senso, ad esempio evitando:
    • spostamenti con mezzi pubblici,
    • esposizione del minore a situazioni potenzialmente a rischio, riducendo o evitando la permanenza in questo periodo (si pensi al caso del genitore che lavora nel settore sanitario o a continuo contatto con altre persone),
    • contatti con i nonni;
  4. anche nell’ipotesi in cui risiedano in Comuni diversi i genitori potranno continuare a spostarsi, sempre garantendo entrambi la sicurezza e la salute del figlio;
  5. in caso di quarantena o altre ipotesi di impossibilità di frequentazione, si consiglia di privilegiare e ampliare i rapporti a distanza a mezzo videochiamate (Skype o altre piattaforme);
  6. in ipotesi di assunzione per intero da parte di uno dei genitori degli oneri di mensa scolastica e/o scuolabus, stante la chiusura delle scuole presumibilmente fino alla fine dell’anno, la cifra risparmiata dal genitore onerato dovrebbe essere versata al genitore che ospita il figlio;
  7. devono ritenersi certamente consentiti gli spostamenti della baby-sitter (non anche del personale addetto alle pulizie), nel caso in cui un genitore sia impegnato in attività esterne necessarie (ad esempio, prestazioni ospedaliere), in mancanza di disponibilità dell’altro genitore;
  8. in caso di frequentazione periodica dei figli a palestre, piscine, corsi di istruzione, ove la retta sia stata già interamente pagata, il genitore che ha corrisposto la somma non potrà richiedere alcun rimborso all’altro genitore, potendo eventualmente regolare il rapporto con la struttura interessata (ad esempio, prolungamento del servizio o rimborso).

Già l’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense, era intervenuta mettendo a punto un vademecum di supporto alle coppie separate o divorziate nella gestione del rapporto con i figli, indicando le seguenti linee guida:

  • spostamenti: premesso che lo spostamento, anche da un comune all’altro, è stato ritenuto comunque consentito anche dalle misure più restrittive, gli esperti non ritengono opportuno effettuare spostamenti dei figli per distanze superiori ai 30 chilometri, rimanendo sconsigliato qualsiasi tipo di spostamento per i minori di 5 anni;
  • genitore non collocatario: il consiglio è di evitare i contatti diretti con i figli, anche da parte di eventuali altri occupanti l’abitazione, e, se si prevede il pernottamento, adibire ove possibile una stanza dedicata ad accogliere il figlio;
  • quarantena: ove il genitore non collocatario è venuto a contatto con persone contagiate o ha manifestato sintomi non potrà, in nessun caso, vedere o tenere con sé il figlio e, ove sia il genitore collocatario ad aver avuto contatti con persone contagiate o a manifestare sintomi, dovrà valutarsi con il medico l’opportunità di consentire la permanenza del figlio presso la medesima abitazione;
  • nonni: condurre il figlio dai nonni e consentito “solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore” (FAQ Presidenza Consiglio Ministri), ma ciò è comunque fortemente sconsigliato, atteso che gli anziani sono le categorie più esposte al contagio.

Ad ogni buon conto, considerato l’attuale stato di ‘confusione’ generato dall’eccezionalità della crisi sanitaria e delle conseguenti misure adottate, si ritiene opportuno che, in questa fase emergenziale tutte le parti coinvolte possano affrontare e dirimere ogni questione facendo ricorso al buon senso e mettendo sapientemente da parte egoistici approcci potenzialmente lesivi del minore.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

Considerata l’attuale incertezza circa la durata della fase emergenziale e la difficoltà di individuare criteri certi che possano regolamentare uniformemente la gestione del rapporto tra genitori separati/divorziati e figli, sembra necessario adattare al caso concreto la normativa di riferimento, garantendo contemperamento e tutela di diritti e interessi costituzionalmente riconosciuti.

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