Controversie sui Nomi a Dominio

La Procedura di Riassegnazione del nome a dominio “.it”

Fin dal 2000 è disponibile una specifica procedura amministrativa per contestare l’assegnazione di nomi a dominio registrati nel suffisso geografico (o “country code”) “.it”. Tale procedura – denominata “procedura di riassegnazione” – è stata istituita dal Registro Italiano dei Nomi “.it” che è la competente autorità italiana incaricata della assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel suffisso geografico “.it”.

La procedura di riassegnazione è applicabile a tutti i domini “.it” la cui registrazione ad opera di terzi sia stata oggetto di previa opposizione formale. Lo scopo della procedura è quello di verificare la legittimità del diritto o titolo all’uso del dominio da parte del soggetto che appare come formale assegnatario e di verificare che il nome a dominio non sia stato registrato e/o venga mantenuto in mala fede.

La procedura di riassegnazione è condotta da appositi enti o studi professionali (chiamati Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute, PRSD). Il ricorso a questa procedura può avere come unico esito o la riassegnazione del dominio al soggetto che ha iniziato l’opposizione e poi presentato il reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione, o il rigetto del suo reclamo. Trattandosi di una procedura amministrativa (della durata massima, fino a decisione definitiva, di circa due mesi), non è previsto tra i poteri del PSRD il potere di condanna a forme di risarcimento, così come le spese del procedimento restano a carico del ricorrente anche in caso di accoglimento del suo reclamo (il recupero delle spese sostenute può semmai essere esperito solo successivamente mediante la giustizia ordinaria). La procedura di riassegnazione non impedisce il ricorso, anche successivo al deposito del reclamo, alla magistratura, ma essa non può essere attivata se si è già dato inizio ad un giudizio ordinario avente ad oggetto il nome a dominio o se si è in attesa di un giudizio pendente da parte di un giudice ordinario (se invece un giudizio ordinario viene instaurato da una delle parti mentre pende una procedura di riassegnazione, quest’ultima si estingue immediatamente).

Il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute abilitato predispone una “Lista di esperti” esterni ed imparziali di non meno di 15 persone, tra i quali viene scelto l’esperto (nel caso di scelta di un “Collegio unipersonale” l’esperto è scelto direttamente dal PSRD) o selezionati i tre esperti indicati dal ricorrente e a cui il PSRD affiderà la decisione.

La scelta del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute cui far svolgere la Procedura spetta a chi contesta il nome a dominio, restando a suo esclusivo carico le relative spese. Il Registro Italiano dei Nomi “.it” è estraneo al merito del procedimento e non è responsabile dell’operato dei PSRD che gestiscono la procedura di riassegnazione.

Tonucci & Partners, in qualità di Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute abilitato, da anni attivo nel settore dell’Information & Communication Technology e della tutela della Proprietà Industriale, ha istituito una Lista di esperti composta da Avvocati con comprovata esperienza professionale nel settore. Colui che intenda presentare un ricorso potrà selezionare, tra i nominativi della Lista, l’esperto o uno dei tre esperti che condurranno la procedura di riassegnazione, secondo le istruzioni e le indicazioni riportate nell’apposita sezione Tariffe.

Presupposti e requisiti per presentare un reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione del nome a dominio “.it”

Possono essere sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio “.it” per i quali un terzo (denominato “ricorrente”) che abbia preventivamente inoltrato al Registro la lettera di opposizione, affermi e provi che:

  1. il nome a dominio sottoposto ad opposizione è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio od altro segno distintivo su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome;
  2. l’attuale assegnatario (denominato “resistente”) non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato;
  3. il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni (1) e (3) ed il resistente non prova di avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione, tale nome a dominio viene trasferito al ricorrente stesso all’esito della procedura condotta dal PSRD.

Il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che:

  • prima di avere avuto notizia della opposizione ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
  • è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure
  • del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale o commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Le seguenti circostanze, se dimostrate, saranno ritenute prova della registrazione e dell’uso del dominio in mala fede:

  • circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio sia stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo – monetario o meno – che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;
  • la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso oppure sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;
  • la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente;
  • la circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico;
  • il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

L’elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. Il collegio di esperti potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell’uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.

Nel caso in cui il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute decida la riassegnazione del nome a dominio “.it” oggetto di opposizione, la sua decisione sarà eseguita dal Registro a meno che esso non riceva, entro 15 giorni dal momento in cui è pervenuta la decisione del collegio, comunicazione adeguatamente documentata da parte del resistente di aver iniziato un procedimento giudiziario in relazione al suddetto nome a dominio.

Nel caso in cui il procedimento giudiziario promosso dal resistente si estingua, il Registro darà esecuzione alla decisione del collegio su istanza della parte interessata.

Infine, la procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto ad opposizione può essere riproposta fra le stesse parti per lo stesso nome a dominio (nel caso di diniego della riassegnazione al ricorrente) ove all’esito della decisione siano intervenuti fatti nuovi che motivino l’instaurazione di una nuova procedura, ovvero tali fatti non fossero conosciuti durante la prima procedura.