Controlli difensivi occulti: non è necessario l’accordo con i sindacati

CCTV Camera or surveillance technology on screen displayCon la sentenza 10636 del 2 maggio 2017, la Suprema Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta in materia di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al tema dei c.d. “controlli difensivi occulti”, confermando il proprio consolidato orientamento secondo il quale questi possono risultare legittimi anche in assenza di un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali ai sensi dell’art. 4, secondo comma della Legge n. 300 del 1970 (lo “Statuto dei Lavoratori”).

IL FATTO:

Il caso portato all’attenzione della Suprema Corte aveva ad oggetto il licenziamento disciplinare del dipendente di un ipermercato il quale si era reso colpevole di aver prelevato e utilizzato per uso personale alcuni prodotti dal reparto dolciumi del magazzino, violando gli obblighi connessi alla propria mansione e venendo meno al dovere di custodia dei prodotti aziendali. Tale condotta era stata accertata a seguito dell’installazione nel suddetto magazzino di una telecamera da parte di un’agenzia investigativa a tal fine appositamente assoldata dal datore di lavoro. Dalle registrazioni era emerso come i furti si fossero verificati in maniera reiterata in ben nove occasioni nell’arco di appena sei giorni, inducendo il datore di lavoro a licenziare il soggetto.

A seguito della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Perugia, la quale – in riforma rispetto a quanto stabilito dal Tribunale di Terni – aveva rigettato in toto le domande dell’ex-dipendente tese ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli, il lavoratore aveva quindi proposto ricorso per Cassazione avverso alla sentenza di secondo grado, lamentando, fra l’altro, l’illegittimità dei controlli svolti dal datore di lavoro.

Gli ermellini, dopo aver ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale in tema di “controlli difensivi occulti”, ne ribadisce la «tendenziale ammissibilità», anche nel caso in cui questi vengano svolti da personale estraneo all’organizzazione aziendale, «in quanto diretti all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa […] ferma comunque restando la necessaria esplicazione delle attività di accertamento mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti […] e, in ogni caso, sempre secondo i canoni generali della correttezza e buona fede contrattuale» (cfr. Cass. n. 10955/2015). Tale interpretazione deve considerarsi il risultato di un ragionevole contemperamento tra le esigenze di tutela del diritto alla dignità e libertà del lavoratore nell’esercizio delle sue prestazioni e del libero esercizio dell’attività imprenditoriale.

Ma la Corte non si ferma qui, e, prosegue affermando che l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo poste a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, né risulti in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori «non è soggetta alla disciplina dell’art. 4, comma 2 Statuto dei Lavoratori», questo in quanto «non risponderebbe ad alcun criterio logico-sistematico garantire al lavoratore – in presenza di condotte illecite sanzionabili penalmente o con la sanzione espulsiva – una tutela alla sua “persona” maggiore di quella riconosciuta ai terzi estranei all’impresa». Nel caso di specie, già in sede di appello la Corte aveva stabilito che le modalità con cui la società investigativa aveva installato la telecamera (rivolta unicamente verso lo scaffale dei prodotti dolciari, le cui operazioni di movimentazione erano affidate ai fornitori e non ai dipendenti) erano pienamente «rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti, non avendo “ad oggetto l’attività lavorativa più propriamente detta ed il suo esatto adempimento”» e risultando pertanto «non peculiarmente invasive».

Per questo motivo la Cassazione, ritenuta fondata e debitamente motivata la decisione emanata dalla Corte di Appello, rigetta il ricorso dell’ex-dipendente, rilevando inoltre la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato per processo inutile e costoso.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte coglie l’occasione per esaminare varie sfaccettature relative allo strumento dei controlli difensivi occulti, tenendo fermi gli orientamenti favorevoli a tale fenomeno precedentemente elaborati a livello di giurisprudenza di legittimità e sottolineando come risulti sempre necessario tenere presente che la vigilanza sul lavoro, anche qualora risulti necessaria ai fini dell’organizzazione produttiva, mantenga «una dimensione umana, e cioè non esasperata dall’uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro».

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