Contratti telematici: deroga della giurisdizione valida se accessibile con un link.

La clausola di proroga della giurisdizione inserita in un contratto telematico è valida ed efficace se è contenuta nelle condizioni generali di contratto e queste siano richiamate, mediante l’indicazione del link tramite il quale accedervi, nell’ordine di acquisto.

Ciò è quanto sancito dalle Sezione Unite della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21622 depositata il 19 settembre 2017.

IL FATTO:

La vicenda sulla quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate nasceva dalla causa promossa da una società italiana avverso una società di diritto tedesco al fine di ottenere il risarcimento dei danni per l’inadempimento di un contratto stipulato. Tale accordo era stato concluso mediante lo scambio di messaggi di posta elettronica. L’attrice, in particolare, instaurava il suddetto procedimento innanzi il Tribunale di Milano.

La convenuta non si costituiva in giudizio e, dal canto suo, adiva le Sezioni Unite della Suprema Corte proponendo un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione (procedimento volto ad individuare il giudice competente a risolvere una determinata controversia).

La società tedesca, infatti, riteneva che il giudice competente per la suddetta domanda di condanna fosse il giudice di Berlino, e ciò in forza di una clausola di proroga della giurisdizione contenuta nelle condizioni generali del contratto regolarmente accettate dalla controparte.

Si costituiva la società italiana, sostenendo l’inefficacia della proroga di giurisdizione, e, dunque, la competenza dei giudici milanesi.

A suo dire, infatti, la condotta tenuta dalla società tedesca sarebbe in contrasto con quanto previsto dall’art. 10, par. 3, della direttiva europea 2000/31/CE sul commercio elettronico ai sensi del quale “le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in un modo che gli permetta di memorizzarle e riprodurle“. Inoltre, la controricorrente sosteneva che la clausola contrattuale sulla giurisdizione fosse “inesistente” in quanto le condizioni generali del contratto non sarebbero state prodotte al momento della conclusione del contratto e, in ogni caso, nulla, non essendo stata oggetto di accordo tra le parti e carente dei requisiti di forma e di sostanza previsti dall’art. 23 del Reg. 44/2001/CE (cd. Regolamento Bruxelles I) nonché dall’identico art. 25 del Reg. UE 1215/2012 (cd. Regolamento Bruxelles I bis) che l’ha sostituito.

Gli ermellini, accogliendo il ricorso proposto dalla società tedesca, hanno dichiarato la validità della clausola di proroga della giurisdizione e, dunque, la competenza giurisdizionale dei giudici di Berlino.

Infatti, la suddetta clausola, osserva la Corte, era presente nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla società tedesca convenuta in giudizio, e tali condizioni venivano “espressamente richiamate nell’ordine di acquisto sottoscritto dalla committente ed accessibili a un indirizzo web specificato nel documento“.

Tale modalità di stipula del contratto (e quindi della clausola sulla giurisdizione), dunque, è stata ritenuta conforme al disposto di cui all’art. 23 del regolamento Bruxelles I (e, pertanto, dell’art. 25 del Reg. UE 1215/2012), ai sensi del quale la forma scritta (forma richiesta per le clausole di deroga di competenza) “comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza“.

Tale interpretazione, peraltro, appare conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, la quale ha statuito che “ove la clausola di proroga della giurisdizione sia contenuta in condizioni generali di contratto disponibili mediante accesso ad un sito internet, si è in presenza di una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di tale disposizione, allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto“.

Del tutto infondata, inoltre, è stata dichiarata la doglianza relativa alla mancata accettazione specifica della clausola incriminata. La Corte di Cassazione, infatti, ha rilevato che l’accettazione delle condizioni generali è “insita nel richiamo delle stesse nell’ordine di acquisto“.

 PERCHÉ È IMPORTANTE:

L’ordinanza in esame appare di particolare rilevanza in quanto, con la stessa, le Sezioni Unite della Suprema Corte autorevolmente illustrano in quali casi sia da ritenersi efficace una clausola di proroga della giurisdizione inserita in un contratto concluso mediante messaggi di posta elettronica.

Ebbene, la Suprema Corte, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, ha sancito la conformità al diritto europeo e, dunque, la legittimità, della clausola derogativa della competenza giurisdizionale inserita nelle condizioni contrattuali unilateralmente predisposte, le quali siano espressamente richiamate, mediante il link di riferimento, nella conferma d’ordine inviata al contraente prima della conclusione del contratto.

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