Conferimento bene in s.n.c.

20150623_103027Nelle società in nome collettivo il socio può scegliere di conferire in società un bene in natura. In tema si deve preliminarmente operare una distinzione tra conferimento di bene immobile concesso in godimento ovvero in proprietà. Occorre, in entrambi i casi, che il socio conferente l’immobile presti tutte le certificazioni amministrative circa la titolarità e la trasferibilità del bene stesso. Questa modalità di conferimento, tra l’altro, prevede la necessità che l’atto di costituzione della società sia formalizzato per iscritto atteso che il trasferimento di un immobile necessita sempre della forma scritta ai fini dell’effetto traslativo tra il socio e la società.

IL FATTO:

Se il bene viene conferito in godimento a favore della società non si verifica alcun effetto traslativo a favore della stessa, giacché, il socio rimane titolare del bene; mentre nell’ipotesi di conferimento del bene in natura a titolo di proprietà si determina il classico effetto traslativo. Tale differenziazione determina una differente applicazione della disciplina civilistica: nel caso di conferimento in godimento si applica la disciplina della locazione, mentre, nel caso di conferimento di proprietà applicheremo la disciplina della vendita. Di conseguenza, risultano differenti le obbligazioni cui il socio è tenuto ad adempiere nei confronti della società di cui fa parte.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Sotto il profilo pratico, vale evidenziare che il socio di una società in nome collettivo, quando decide di entrare in società e conferire in godimento un proprio bene, nel caso in cui il bene perisca mentre la società è in vita, può essere escluso dalla società stessa su volontà, espressa a maggioranza, degli altri soci. Quindi, il rischio concreto del socio che conferisce in godimento il proprio bene è sia quello di perdere il bene stesso ma, anche, quello di vedersi estromesso (escluso) dalla società senza, tra l’altro, alcuna possibilità di contestare la decisione degli altri soci, pienamente legittima se presa nell’interesse della società che, ad esempio, aveva necessità di utilizzare ancora quel bene. L’unica ipotesi di salvezza del socio conferente che vede perire il proprio bene è la integrazione, concordata con tutti gli altri soci, del conferimento attraverso il denaro, un credito o altro bene che possa supplire, in termine di funzionalità, al perimento del bene inizialmente concesso in godimento.

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